Riforma del lavoro 2014, ecco le novità in tema di contratti a termine ed apprendistato
Tra le modifiche subito in vigore la semplificazione dell'apprendistato e l'abolizione della causale per i contratti a termine.
In materia di lavoro il Consiglio dei Ministri la settimana scorsa ha approvato un pacchetto di misure che dovrebbero incidere in modo profondo sulla legge 92/2012. Le novità sono contenute in un decreto legge, e dunque di immediata entrata in vigore, e in un disegno di legge delega che sarà attuato in un secondo momento dall'esecutivo. Tra i provvedimenti contenuti nel Dl ci sono in particolare le modifiche in tema di apprendistato e contratti a termine; l'idea di fondo dell'esecutivo Renzi è di agevolarne l'uso da parte delle aziende eliminando alcuni vincoli.
Sul contratto a termine la novità principale riguarda l'abolizione della causale. Le imprese potranno sempre stipulare contratti a tempo determinato senza indicazione della causale, cioè senza indicare i motivi dell'assunzione fermo restando il limite massimo di durata pari a 36 mesi. Attualmente la facoltà di stipulare contratti a termine acausali è possibile solo relativamente al primo rapporto a termine, estensibile una sola volta, nel limite della durata massima di 12 mesi. Secondo la bozza del decreto legge invece la proroga del contratto a termine sarà possibile fino ad un massimo di 8 volte nell'arco dei 36 mesi a condizione però che la proroga sia riferita alla stessa attività.
Il decreto inoltre introduce un vincolo del 20% dei contratti a termine rispetto all'organico complessivo dell'azienda; limite tuttavia che potrà essere "rimosso" tramite il ricorso alla contrattazione collettiva e non sarà operativo nei casi di stagionalità del rapporto di lavoro e con riguardo alle realtà imprenditoriali piu' piccole, cioè fino ad un massimo di 5 dipendenti. Nessuna modifica sembra invece profilarsi per il regime degli intervalli tra un contratto a tempo determinato e l'altro che resterebbero pertanto fissati a 10 o 20 giorni (a seconda della durata del rapporto, rispettivamente se inferiore o superiore a sei mesi).
Relativamente invece al contratto di apprendistato la novità è nell'eliminazione della forma scritta per il piano formativo del lavoratore. La forma scritta resterà solo per il primo contratto e per il patto di prova.
Inoltre viene eliminato il vincolo introdotto dalla precedente legge 92/2012 secondo il quale l'assunzione di nuovi apprendisti è possibile solo qualora alla fine del periodo formativo vengano confermati in servizio almeno il 30% degli apprendisti già impiegati (quota che passerebbe al 50% dal 2015). Per il datore viene altresì cancellato l'obbligo di integrare la formazione di tipo professionalizzante e di mestiere con l'offerta formativa pubblica che pertanto diventa del tutto discrezionale.
Non ci sarà invece l'introduzione del cosiddetto contratto di inserimento a tutele graduali. Almeno non nell'immediato. Il governo ha preferito prendersi più tempo per regolare la materia ed inserire questo provvedimento nel disegno di legge delega che avrà un iter necessariamente piu' lungo. L'intenzione dell'esecutivo è di introdurlo in futuro sulla base di una riorganizzazione delle forme contrattuali attualmente esistenti.