Riforma del Lavoro, ecco come cambia l'Articolo 18
In Settimana attesa la votazione del Senato sulla legge delega di Riforma del Mercato del Lavoro. Ancora incerto il destino dell'articolo 18. In arrivo anche il compenso orario minimo per i lavoratori subordinati e parasubordinati.
Kamsin Mercoledì il Senato voterà il Jobs Act. E' quanto ha confermato il Ministro del Lavoro Giuliano Poletti: «Oggi troveremo il punto di incontro», ha detto il ministro del Lavoro rispondendo ai giornalisti su una possibile mediazione sul testo della legge delega sul lavoro che martedì sarà discussa in Senato. Nel corso della trattativa di oggi l'obiettivo è, secondo il ministro, di ottenere «un testo che tenga conto delle diverse posizioni» e una «rapida approvazione».
La vicenda ruota tutta interno all'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori che il Governo punta a superare con la Delega. L'emendamento presentato all'articolo 4 del testo del disegno di legge delega prevede infatti l'introduzione, per le nuove assunzioni, del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all’anzianità di servizio. Una norma in realtà ancora molto generica ma che tuttavia conferma l'intenzione dell'esecutivo di tornare di nuovo sulle tutele che i lavoratori possono attivare in caso di licenziamenti illegittimi.
Il testo originario della Delega faceva invece riferimento alla possibile introduzione, anche in via sperimentale, di ulteriori tipologie contrattuali, espressamente intese a favorire l’inserimento nel mondo del lavoro, con tutele crescenti per i lavoratori destinatari ma senza preannunciare alcuna modifica - neppure indirettamente - sull'articolo 18.
Com'è noto, nell'attuale ordinamento, la tutela del lavoratore a tempo indeterminato, sotto il profilo dei licenziamenti individuali, non varia a seconda dell'anzianità aziendale, ma esclusivamente in base alla tipologia del datore di lavoro ed al numero di soggetti alle dipendenze del medesimo (oltre che, naturalmente, in relazione alla tipologia della fattispecie sottostante al licenziamento). Nello specifico, per l'effetto della Riforma della legge 92/2012 il giudice, nelle aziende con oltre 15 dipendenti, può disporre il reintegro (in alternativa all'indennizzo) solo in caso licenziamenti soggettivi o disciplinari. Nel caso di licenziamenti per motivi economici o oggettivi il giudice può solo disporre l'erogazione di un indennizzo compreso tra le 15 e le 27 mensilità. L'obbligo di reintegro sussiste invece in caso di licenziamenti discriminatori o per rappresaglia sindacale. Con la Delega il Governo punta - ma solo per i neoassunti con contratti a tempo indeterminato - a lasciare l'obbligo di reintegro solo per i licenziamenti discriminatori; in tutti gli altri licenziamenti il datore dovrà solo corrispondere un indennizzo (eventualmente graduato sulla base dell'anzianità di servizio).
Il Governo chiede anche, con la delega, la possibilità di introdurre, in via sperimentale, il compenso orario minimo, sui rapporti aventi ad oggetto una prestazione di lavoro subordinato, nonché ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, previa consultazione delle parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Il testo della delega specifica che tale compenso minimo concerne i settori non regolati da contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
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