Scuola, Prorogata di un anno la tutela inail
Lo prevede un passaggio del decreto legge Omnibus (dl 113/2024 in G.U.). Coperti i rischi di infortunio in aula, mensa e visite didattiche anche per l’anno 2024/2025.
Prorogata di un anno la tutela Inail a docenti e alunni di scuole e istituti d’istruzione, statali e non statali che copre i rischi d’infortunio e malattie professionali a scuola, a mensa e durante i viaggi d'istruzione e le visite didattiche. Lo prevede l’articolo 9 del dl n. 113/2024 pubblicato in GU n. 186/2024 in vigore dal 10 agosto con il quale il legislatore ha rinnovato quanto previsto dall’articolo 18 del dl n. 43/2023 anche per l’anno scolastico e per l’anno accademico 2024/2025.
L’estensione
Come noto l’articolo 18 del dl n. 43/2023 ha introdotto, in via transitoria, con riferimento all’anno scolastico 2023-2024 e all’anno accademico 2023-2024, un’estensione dell’ambito di applicazione dell’assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro nei settori dell’istruzione e della formazione - ivi comprese la formazione superiore (anche universitaria) e la formazione aziendale. Grazie alla novella le attività di insegnamento e di apprendimento diventano tutelate ai sensi del dpr n. 1124/1965 (Tu Inail) in luogo della precedente previsione che la limitava allo svolgimento di esperienze tecnico-scientifiche, di esercitazioni pratiche e di lavoro e all’uso non occasionale di macchine elettriche o elettroniche.
Docenti
La tutela per il personale scolastico, docente, tecnico-amministrativo, nonché esperti esterni, assistenti, ricercatori, assegnisti e istruttori include tutte le attività di insegnamento. Oltre al personale docente (professori e ricercatori, anche a termine), sono assicurati anche i docenti a contratto e i titolari di assegni o di contratti di ricerca. La tutela opera per tutti gli eventi lesivi occorsi per finalità lavorative, inclusi infortuni in itinere, anche se non collegati con il rischio specifico dell’attività assicurata.
Studenti
La tutela interessa alunni e studenti del sistema nazionale di istruzione e formazione e delle scuole non paritarie, compresi i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, della formazione terziaria professionalizzante e formazione superiore (università e istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale, coreutica). L’estensione, per studenti e alunni, non copre gli infortuni in itinere in conformità alla norma generale che, includendo la categoria degli infortuni in itinere nella tutela assicurativa dell’INAIL, fa riferimento esclusivo agli spostamenti da o verso un "luogo di lavoro”.
La tutela protegge pure gli alunni di scuola d’infanzia esclusi fino all’a.s. 2022/2023. La tutela è estesa all’attività di apprendimento, così superando la precedente limitazione che circoscriveva la tutela allo svolgimento di esperienze tecnico-scientifiche, pratiche, di lavoro (ora comprende, quindi, anche scivolamenti, cadute sul pavimento, da scale, nei bagni, nel cortile, ecc.).
Premio
La tutela Inail opera come un’assicurazione: si paga un premio a copertura dei rischi tutelati. Il suo ampliamento, pertanto, ha comportato l’aumento del premio speciale unitario, annuale e a persona da versare all’Inail, che è passato da 3,07 euro fino al 31 ottobre 2023 a 9,87 euro più addizionale 1% per l’Anmil a partire dal 1° novembre 2023. La misura, salvo rivalutazione, sarà confermata anche per il prossimo a.s./a.a. 2024/2025.