Si rinnova il congedo straordinario per i genitori lavoratori dipendenti. Ecco i beneficiari
Astensione dal lavoro sino al 30 giugno 2021 per sospensione delle lezioni, infezione o quarantena del figlio minore di 14 anni. I chiarimenti in un documento dell'INPS.
Congedo retribuito
Il congedo si rivolge ai genitori lavoratori dipendenti con figli minori di 14 anni conviventi e consiste nella facoltà di astenersi dal lavoro percependo un congedo retribuito al 50% (coperto da contribuzione figurativa) per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attivita' didattica in presenza del figlio, alla durata dell'infezione da SARS Covid-19 del figlio, oppure alla durata della quarantena del figlio. Il requisito della convivenza e dell'età inferiore a 14 anni deve persistere per tutta la durata del congedo. Può essere fruito da entrambi i genitori (lavoratori dipendenti) ma non negli stessi giorni e vale anche per i genitori affidatari o collocatari del minore. Entrambi i genitori, inoltre, non devono poter svolgere la prestazione lavorativa in modalità c.d. agile. Se ci sono più figli l'indennità resta comunque una sola.
Il congedo, peraltro, si aggiunge (ampliandone la platea) a quello già previsto dall'articolo 22-bis del dl n. 137/2020 (cd. decreto ristori) che copriva dal 9.11.2020 la sospensione della didattica per le sole classi seconde e terze delle scuole secondarie di primo grado nelle sole regioni rosse (Circ. Inps 2/2021).
Figli con disabilità grave
Se il figlio è in una situazione di disabilità grave ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 104/1992, ed è iscritto a scuole di ogni ordine e grado oppure ospitato in centri diurni a carattere assistenziale il congedo può essere fruito anche se il figlio non convive con il genitore ed ha un'età superiore a 14 anni. In tal caso, peraltro, il congedo può essere fruito anche per chiusura del centro assistenziale diurno disposta con provvedimento adottato a livello nazionale, locale o dalle singole strutture, contenente la durata della sospensione.
Durata
Il congedo può essere fruito per periodi, coincidenti in tutto o in parte, con quelli di infezione da SARS Covid-19, di quarantena da contatto, di sospensione dell’attività didattica in presenza o di chiusura dei centri diurni assistenziali del figlio, ricadenti nell’arco temporale compreso tra il 13 marzo 2021 ed il 30 giugno 2021. Gli eventuali periodi di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale fruiti dal 1° gennaio 2021 e fino al 12 marzo 2021 vengono automaticamente trasformati dall'INPS nel nuovo congedo al momento della presentazione da parte del genitore della domanda telematica. In questi casi, tuttavia, il genitore dovrà avvisare il proprio datore di lavoro affinchè questi possa mettere in pagamento (nel caso di pagamento anticipato dal datore) l'indennità al 50% anziché quella al 30% della retribuzione per il congedo parentale.
Figli tra 14 e 16 anni
Se il figlio ha un'età compresa tra 14 e 16 anni, in luogo del congedo retribuito, uno dei genitori, alternativamente all'altro, ha diritto ad un'aspettativa non retribuita (priva di contribuzione figurativa), con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro. La domanda, in tal caso, va presentata al datore di lavoro e non all'INPS (in quanto non c'è indennità economica da corrispondere).
Incompatibilità
Il congedo non può essere fruito, tra l'altro, se l'altro genitore è in modalità di lavoro agile; fruisce del congedo parentale o dei riposi giornalieri per lo stesso figlio; fruisce dell'aspettativa non retribuita per altro figlio convivente di età compresa tra 14 e 16 anni oppure; è sospeso dal lavoro o è privo di occupazione (es. percepisca NASPI, DIS-Coll, CIGO, CIGS, CIGD). I lavoratori dipendenti che possono accedere anche al bonus per i servizi baby sitting (es. medici e personale sanitario) possono fruire di entrambe le misure (bonus baby sitting e congedo) purché in giorni diversi.
Domande in stand-by
Nelle more dell'adeguamento della procedura informatica i genitori possono presentare la domanda direttamente al proprio datore di lavoro. Successivamente sarà possibile presentare l’apposita domanda telematica all’INPS. Si rammenta, infine, che la presentazione della domanda di congedo all'INPS riguarda esclusivamente i dipendenti del settore privato. I dipendenti pubblici devono presentare la domanda esclusivamente alla propria amministrazione tenuta anche ad indennizzare il relativo periodo.
Documenti: Circolare Inps 63/2021