Spettacolo, con l’indennità di discontinuità sale la contribuzione
I chiarimenti in un documento dell’Inps dopo l’entrata in vigore del dlgs n. 175/2023. Contributo dell’1% a carico dei datori di lavoro e committenti e aumento dello 0,5% del contributo di solidarietà per tutti gli iscritti al fondo di previdenza dello spettacolo.
L’indennità di discontinuità nel settore dello spettacolo aumenta il carico contributivo per datori di lavoro, committenti e lavoratori. Dal 1° gennaio 2024, infatti, la prestazione è finanziata con un prelievo pari all’1% dell’imponibile retributivo a carico dei datori di lavoro e committenti mentre a tutti i lavoratori iscritti al fondo è chiesto un contributo di solidarietà pari allo 0,5% della retribuzione o dei compensi eccedenti il massimale contributivo. Lo rende noto l’Inps nella circolare n. 56/2024 in cui detta il nuovo regime contributivo delineato dal decreto legislativo 30 novembre 2023 n. 175. Dalla stessa data, tuttavia, è ridotto all’1,1% il contributo di finanziamento della Naspi.
Indennità di discontinuità
E’ il nuovo ammortizzatore sociale introdotto dal 1° gennaio 2024 dal decreto legislativo 30 novembre 2023 n. 175 per garantire un sostegno al reddito alle categorie più deboli nel settore dello spettacolo. Per la presentazione delle domande c’è stato tempo sino al 15 gennaio 2024 con riferimento ai requisiti maturati nell’anno 2022 e sino al 30 marzo 2024 con riferimento ai requisiti maturati nell’anno 2023. A regime le domande vanno presentate entro il 30 marzo di ogni anno.
L’indennità è corrisposta a favore dei seguenti lavoratori iscritti al fondo pensione dello spettacolo:
- autonomi, comprese co.co.co.;
- dipendenti a termine di cui al dlgs n. 182 del 30/04/1997, ossia che prestano attività artistica o tecnica direttamente connessa con uno spettacolo;
- dipendenti a termine che prestano attività fuori dal caso precedente, individuati come destinatari con il decreto 25 luglio 2023 del ministero del lavoro (operatori di cabine di sale cinematografiche; impiegati amministrativi e tecnici dipendenti da enti e imprese esercenti pubblici spettacoli o da imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese di produzione cinematografica, del doppiaggio o dello sviluppo e stampa; maschere, custodi, guardarobieri, addetti alle pulizie e al facchinaggio, autisti; impiegati ed operai dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti; lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei film);
- assunti con contratto intermittente non titolari d'indennità di disponibilità.
Importo e durata
La prestazione spetta per un numero di giornate pari a un terzo di quelle accreditate al fondo pensione lavoratori dello spettacolo nell'anno civile precedente alla presentazione della domanda detratte le giornate coperte da altra contribuzione obbligatoria o indennizzate ad altro titolo nel limite di 312 giornate l’anno.
La liquidazione avviene in unica soluzione da parte dell’Inps nella misura del 60% della media delle retribuzioni imponibili in rapporto alle giornate oggetto di contribuzione derivanti dall'esercizio delle attività lavorative di cui sopra, relative sempre all'anno precedente alla domanda. In ogni caso, l'importo giornaliero non potrà superare il minimale contributivo stabilito annualmente dall'Inps.
Obblighi Contributivi
L’Inps spiega che dal 1° gennaio 2024 la prestazione è finanziata con:
- un contributo, a carico del datore di lavoro o committente, pari all’1% dell’imponibile retributivo, dovuto per tutti i lavoratori destinatari del nuovo ammortizzatore sociale (v. sopra) e non soggetto al massimale contributivo.
- Un contributo di solidarietà, aggiuntivo rispetto al 5% dovuto dall’articolo 1, co. 8 e 14 del dlgs n. 182/1997, a carico della generalità di tutti i lavoratori iscritti al fondo di previdenza dello spettacolo (anche non inclusi nel potenziale perimetro di tutela dell’indennità di discontinuità) pari allo 0,5% della retribuzione o dei compensi eccedenti il massimale contributivo, cioè oltre i 119.650€ se trattasi di assicurati privi di anzianità al 31 dicembre 1995 (se trattasi di assicurati con anzianità al 31 dicembre 1995 il massimale opera sulla parte di retribuzione eccedente il massimale di retribuzione giornaliera imponibile relativo a ciascuna fascia di retribuzione giornaliera e ai relativi massimali).
Contributo Naspi
Sempre dal 1° gennaio 2024 il contributo ordinario Naspi, pari all’1,4% dell’imponibile retributivo, è abbattuto all’1,1% in relazione alle categorie di lavoratori dello spettacolo, assunti con contratto di lavoro subordinato non a tempo indeterminato, destinatarie dell’indennità di discontinuità. Resta fermo l’aumento dello 0,5% in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato. Sulla predetta contribuzione non trova applicazione il massimale contributivo.
Stop all’Alas
L’Inps spiega, infine, che dal 1° gennaio 2024 vengono meno gli obblighi di contribuzione per l’ALAS, l’indennità per la disoccupazione involontaria in favore dei lavoratori autonomi dello spettacolo, compresi quelli con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e i lavoratori autonomi esercenti attività musicali. L’aliquota ordinaria di finanziamento era pari al 2% ridotta all’1,06% grazie alle riduzioni contributive di cui alla legge n. 388/2000 e 266/2005.
In conseguenza dell’abrogazione, l’Inps spiega, che i datori di lavoro o committenti che instaurano rapporti di lavoro autonomo trasferiscono le predette riduzioni sulla contribuzione di malattia che, pertanto, scende dal 2,22% al 1,28%.
Documenti: Circolare Inps 56/2024