Stabilità, ok al TFR in Busta paga dal prossimo anno
Il Ddl di Stabilità conferma, come anticipato nei giorni scorsi sulla pagine di questo giornale, la fine dell'esenzione dalla tassazione Irpef per "i capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, a copertura del rischio demografico". Kamsin E la tassazione avverrà in maniera retroattiva. Infatti, inizieranno a essere tassati i proventi percepiti dai beneficiari dalle polizze vita a partire dal 1° gennaio 2014 e non dal 1° gennaio 2015, data entrata in vigore del Ddl di stabilità (ossia dal 2015).
L'ultima bozza del disegno di legge conferma anche un altro addio all'esenzione. Si tratta dell'esonero dal bollo auto per le auto d'epoca, che quindi dovranno essere soggette al prelievo.
Tra le conferme c'è l'introduzione del TFR in busta paga. In via sperimentale, per i periodi di paga tra il 1° marzo 2015 e il 30 giugno 2018, che i lavoratori dipendenti del settore privato, esclusi i lavoratori domestici ed i lavoratori del settore agricolo, che abbiano un rapporto di lavoro in essere da almeno sei mesi presso il medesimo datore di lavoro, possano richiedere di percepire in busta paga, come parte integrativa della retribuzione, le quote maturande del trattamento di fine rapporto (TFR) di cui all’articolo 2120 del codice civile.
L'opzione potrà essere esercitata anche per le quote che il lavoratore abbia già deciso di destinare a forme di previdenza complementare. La parte integrativa della retribuzione è assoggettata a tassazione ordinaria e non è imponibile ai fini previdenziali.
Il regime sperimentale non si applica per i datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali e per le aziende dichiarate in crisi. Il ddl prevede che la parte integrativa della retribuzione non concorra al raggiungimento dei limiti di reddito previsti per usufruire della detrazione di cui all’articolo 13, comma 1-bis, del TUIR (c.d. bonus “80 euro”).
E' prevista, inoltre, per i datori di lavoro con meno di 50 addetti, che non optino per lo schema di accesso al credito bancario (previsto dal medesimo disegno di legge), il riconoscimento delle misure compensative di carattere fiscale e contributivo attualmente previste dall’articolo 10 del decreto legislativo n. 252 del 2005 per le imprese che versano il TFR a forme di previdenza complementare ovvero al Fondo di Tesoreria istituito presso l’INPS. Le medesime misure compensative vengono, tra l'altro, riconosciute anche ai datori di lavoro con numero di addetti pari o superiore a 50, in proporzione alle quote di TFR percepite dai lavoratori come parte integrativa della retribuzione.
Il ddl conferma anche l'incremento dal 5% al 77,74% della quota imponibile dei dividendi percepiti dagli enti non commerciali: sarà applicabile con riferimento alle distribuzioni di utili effettuate dal 1° gennaio 2014. L'imposta dovuta dagli enti non commerciali (in primo luogo trust e fondazioni bancarie) sarà quindi pari al 21,38% (il 27,5% del 77,74%) del dividendo percepito. La retroattività interesserà anche le assicurazioni.
Zedde