Stagionali e co.co.co, Via libera al riesame del bonus da 150€
I chiarimenti in un documento dell’ente di previdenza. Completata la prima fase di gestione delle domande pervenute dai collaboratori, assegnisti e dottorandi di ricerca, stagionali e iscritti al fondo pensione dei lavoratori dello spettacolo.
Basta un’autocertificazione sui redditi conseguiti nel 2021 per riesaminare il bonus di 150€ previsto dal dl n. 144/2022 contro il «caro energia» a favore dei lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti, compresi i lavoratori a tempo determinato del settore agricolo e gli iscritti al fondo pensione lavoratori dello spettacolo. Lo rende noto l’Inps nel messaggio n. 1389/2023 pubblicato ieri in cui spiega di aver concluso la prima fase di gestione centralizzata delle istanze.
Caro bollette
I chiarimenti riguardano la «versione 2.0» dell’indennità contro il caro energia istituita per la mensilità di novembre 2022 dall’articolo 19 del dl n. 144/2022 (cd. «decreto aiuti ter») in misura pari a 150€. L’Istituto ha fornito istruzioni nella Circolare n. 127/2022 chiarendo, tra l’altro, che il beneficio spetta ai:
- titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, dottorandi e assegnisti di ricerca;
- stagionali, a tempo determinato e intermittenti, compresi i lavoratori a tempo determinato del settore agricolo;
- iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo.
Le predette categorie hanno avuto tempo sino al 31 gennaio 2023 per produrre domanda all’Inps. Nel documento di prassi l’Istituto riassume i requisiti fornendo le prime istruzioni per il riesame delle istanze rigettate e chiarendo che il riesame è ammesso entro 90 giorni dalla pubblicazione del messaggio, quindi entro il 13 luglio 2023, termine non perentorio.
Collaboratori
Il bonus è riconosciuto a condizione che i relativi contratti siano attivi alla data del 18 maggio 2022, data di entrata in vigore del dl n. 50/2022; non risultare titolari, alla medesima data, di trattamenti pensionistici diretti; nel 2021, aver conseguito un reddito dai predetti contratti, non superiore a 20.000€.
Stagionali
Occorre aver svolto, nell’anno 2021, almeno 50 giornate di lavoro effettivo nell’ambito di uno o più rapporti di lavoro di tipo stagionale e/o a tempo determinato e/o di tipo intermittente. L’Inps spiega che il requisito delle 50 giornate è soddisfatto anche nel caso in cui il medesimo venga raggiunto cumulando le giornate di lavoro effettivo come lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti, riferite sia al settore agricolo che non agricolo. Tuttavia in caso di cancellazione retroattiva delle giornate di lavoro agricolo dell’anno 2021 utili al raggiungimento del requisito, l’indennità risulta indebita e deve essere restituita. E’ necessario, inoltre, aver conseguito un reddito, per l’anno 2021, derivante dai suddetti rapporti di lavoro non superiore a 20.000 euro.
Lavoratori dello Spettacolo
Il bonus è riconosciuto ai lavoratori, sia autonomi che dipendenti, iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (FPLS) che, nell’anno 2021, abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati nel predetto Fondo e che possano fare valere, per il medesimo anno 2021, un reddito derivante da rapporti di lavoro nello spettacolo non superiore a 20.000 euro.
Per queste ultime due categorie di lavoratori il pagamento da parte dell’INPS è residuale e spetta solo laddove tali lavoratori non abbiano già percepito l’indennità, ove spettante, dal datore di lavoro.
I chiarimenti
In allegato al messaggio, l'Inps riporta il dettaglio delle motivazioni di reiezione dell'indennità e la documentazione richiesta all'interessato, qualora intenda chiedere il riesame.
In particolare spiega che il requisito del possesso di un reddito non superiore a 20.000€ nel 2021 può formare oggetto di autocertificazione da parte dell’interessato e che la titolarità del rapporto di lavoro (co.co.co, dottorato, lavoratore stagionale o dello spettacolo) può essere dimostrata producendo il relativo contratto e/o una busta paga o qualsiasi altro documento.
Con specifico riferimento alla categoria dei dottorandi e assegnisti di ricerca, l'Inps si riserva di fornire successive istruzioni, all’esito del riesame centralizzato in corso, per risolvere la criticità circa l’assenza dell’informazione relativa alla presenza di un contratto di dottorando/assegnista alla data prevista dalla normativa di riferimento, che ha comportato la reiezione delle relative domande.
Disoccupati
Il bonus, peraltro, spetta anche ai titolari nel mese di novembre 2022 di una delle prestazioni Naspi o Dis-Coll. Per «titolarità», spiega l’Inps, si intende l’aver incassato nel mese di novembre 2022 almeno una delle richiamate indennità di disoccupazione. Per cui, ad esempio, non c’è bonus in caso di sospensione per rioccupazione.
Documenti: Messaggio Inps 1389/2023