Statali, L'omesso versamento dei contributi non riduce la pensione
Anche la generalità degli assicurati presso la Cassa Stato, tra cui insegnanti e militari, potrà godere della norma speciale che garantisce la computabilità ai fini pensionistici anche della contribuzione omessa e caduta in prescrizione.
Come noto, la legge 8 agosto 1995, n.335 (cd. Riforma Dini) ha ridotto il termine di prescrizione della contribuzione previdenziale e assistenziale obbligatoria da dieci a cinque anni stabilendo, che la contribuzione prescritta non può essere versata e, conseguentemente, incassata dall’Istituto neanche spontaneamente.
Tali regole si applicano in linea generale non solo ai lavoratori dipendenti del settore privato (assicurati cioè presso l'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e le forme ad essa sostitutive) ma anche ai lavoratori del pubblico impiego, assicurati presso il regime esclusivo dell'assicurazione generale obbligatoria prima appartenente all'Inpdap. A quest'istituto, si ricorda, erano già confluite le casse Ctps, Cpdel, Cpug, Cpi e Cps. La Ctps dei dipendenti statali e università; la Cpdel di quelli d'enti locali (regioni, province, comuni ecc.); la Cpug degli ufficiali giudiziari; la Cpi degli insegnanti di scuole primarie paritarie (pubbliche e private), di asili eretti in enti morali e delle scuole dell'infanzia comunali; la Cps dei sanitari (medici ecc.). Il principio che vale per tutte le casse è quello della prescrizione quinquennale dei contributi non versati. Il termine, spiega l'Inps, decorre dalla data in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 codice civile), che per la contribuzione coincide con il giorno in cui l'istituto può esigerla. Si tratta della data di scadenza del termine per fare il versamento (giorno 16 del mese successivo a quello a cui la contribuzione si riferisce).
La regola speciale per il pubblico impiego
Nonostante tale regola generale che equipara i lavoratori pubblici a quelli del settore privato l'Inps rammenta che è ancora oggi applicabile l’art. 31 della legge 24 maggio 1952, n. 610. La disposizione da ultimo richiamata stabilisce una speciale disciplina per il recupero delle contribuzioni dovute per gli iscritti presso la CPDEL, CPUG, CPS e CTPS, per le quali le Amministrazioni datrici di lavoro abbiano iniziato il versamento in data successiva a quella in cui ricorreva l’obbligatorietà dell’iscrizione alle stesse.
In caso di prescrizione dell’obbligo di versamento della contribuzione previdenziale, il datore di lavoro resta infatti tenuto a sostenere l’onere del trattamento di quiescenza per i periodi di servizio in cui è intervenuta la prescrizione medesima, con obbligo di versamento della relativa provvista, calcolata sulla base dei criteri di computo della rendita vitalizia ex articolo 13 della legge n. 1338/1962 (cioè per il tramite del meccanismo della riserva matematica). In sostanza, in questi casi, i contributi non versati restano comunque validi ai fini della pensione e l'Inps li potrà recuperare dall'amministrazione pubblica, anche in via coattiva senza che il lavoratore debba fare alcunchè.
Coinvolti anche gli statali
Tale regola di favore si potrà applicare, dunque, anche verso la generalità dei lavoratori del settore statale (es. comparto scuola, difesa e sicurezza, pubbliche amministrazioni) iscritti cioè alla Cassa Stato, a differenza di quanto stabilito in un primo tempo nella Circolare 94/2017 che aveva limitato il beneficio ai soli assicurati presso la Cpdel, CPS e CPUG. Si tratta di una precisazione importante in quanto solleva oltre il 90% dei dipendenti pubblici assicurati presso le gestioni Ex-Inpdap dai riflessi negativi dovuti alla presenza di eventuali buchi contributivi nel conto assicurativo (circostanza piuttosto frequente nel pubblico impiego dato che sino alla metà degli anni '90 la posizione assicurativa era gestita direttamente dalle amministrazioni di appartenenza).
Fuori gli insegnanti delle scuole primarie paritarie
Al contrario, l’art. 31 citato resta inapplicabile ai lavoratori assicurati presso la CPI in cui sono attualmente iscritti gli insegnanti di asilo e scuole elementari parificate, oggi ricondotte nell’ambito della nuova categoria delle scuole paritarie per effetto della legge n. 62/2000. Per questi soggetti resta pertanto valido il regime previsto per la generalità dei lavoratori dipendenti del settore privato: i contributi prescritti non sono cioè validi ai fini della pensione con un danno evidente per il lavoratore. L'unica via che resta al lavoratore per valorizzarli ai fini pensionistici è richiedere la costituzione della rendita vitalizia con possibilità di risarcimento del danno cagionato verso l'amministrazione pubblica che omesso il versamento dei contributi.
L'Istituto ricorda che, tenuto conto degli opportuni adeguamenti ai quali i sistemi in uso presso gli enti e le pubbliche amministrazioni dovranno essere necessariamente sottoposti, le nuove disposizioni si applicano a far data dal 1° gennaio 2019 e non più dal 31 dicembre 2017 come era stato indicato precedentemente nella Circolare 94/2017 che è stata, quindi, annullata dall'Inps.
Documenti: Circolare Inps 169/2017