Statali, Per fruire dei permessi della 104 occorrerà un preavviso di tre giorni
La proposta dell'Aran ai sindacati nell'ambito della trattativa sul rinnovo dei contratti pubblici. Una soluzione per "garantire la funzionalità degli uffici e la migliore organizzazione dell'attività amministrativa"
Non si tratta in realtà di una stretta ma solo di una specificazione delle regole attualmente in vigore: oggi c'è solo una circolare ministrale, che risale al 2010, e che parla solo, a meno di emergenze, di congruo anticipo per comunicare l'assenza senza alcuna indicazione circa i giorni di preavviso effettivamente dovuti. In definitiva la proposta dell'Aran, l'Agenzia che rappresenta il governo nei negoziati, intende dare certezza all'organizzazione del lavoro e quindi ai servizi, fissando a 3 giorni, entro cui dare preavviso, prevedendo un obbligo di comunicazione da parte del lavoratore all'amministrazione ed uniformando tale criterio per tutte le pubbliche amministrazioni.
I permessi di cui alla legge 104
Come noto l'articolo 33, co. 3 della legge 104/92 riconosce al lavoratore dipendente il diritto ad assentarsi dal posto di lavoro per tre giorni al mese, mantenendo la retribuzione e la copertura contributiva utile ai fini della determinazione della misura della pensione. Il diritto ai permessi retribuiti spetta ai lavoratori riconosciuti portatori di handicap in situazione di gravità ovvero, in generale, ai loro coniugi o parenti o affini entro il secondo grado per prestare loro la dovuta assistenza. Nelle ipotesi in cui i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni oppure siano anche'essi affetti da patologie invalidanti o sia deceduti o mancanti, il permesso retribuito è attribuibile ai parenti ed affini entro il terzo grado. L'agevolazione può essere attribuita ad un solo lavoratore per l'assistenza della medesima persona. Si rammenta che la retribuzione dei permessi è posta a carico dell'amministrazione pubblica o dell'Inps per i datori di lavoro del settore privato.