Stop al ticket licenziamento per le imprese in crisi
I chiarimenti in un documento dell’Inps. Le aziende sottoposte a procedura di fallimento o in amministrazione straordinaria possono chiedere anche negli anni 2023 e 2024, se beneficiano di cigs, l'esonero dall'accantonamento delle quote di trattamento fine rapporto (tfr) e dal pagamento del contributo sui licenziamenti (c.d. ticket).
Ancora una proroga per l'esonero dall’accantonamento delle quote di trattamento di fine rapporto e dal cd. ticket licenziamento per le imprese in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria ammesse all'intervento straordinario di CIGS per crisi aziendale. Lo rende noto l'Inps nel messaggio n. 3779/2023 in cui spiega che gli sgravi si applicano anche nel 2023 e nel 2024 grazie alla legge di bilancio 2022). La richiesta di esonero va fatta al ministero del lavoro (insieme alla domanda di Cigs), la domanda di fruizione, invece, all'Inps.
Il quadro normativo
L'articolo 44 del dl n. 109/2018 convertito con legge n. 130/2018 ha introdotto dal 28 settembre 2018 e per il biennio 2018-2019 (poi rinnovato nel biennio 2021-2022 dalla legge n. 178/2020) la possibilità di riconoscere il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, sino a 12 mesi, in favore delle imprese ammesse alla procedura fallimentare («liquidazione giudiziale», in base al nuovo codice della crisi d'impresa) o alla amministrazione straordinaria. Il trattamento è concesso a condizione che le imprese abbiano cessato o cessino l'attività produttiva e sussistano concrete prospettive di cessione dell'attività con conseguente riassorbimento occupazionale oppure laddove sia possibile realizzare interventi di reindustrializzazione del sito produttivo, nonché in alternativa attraverso specifici percorsi di politica attiva del lavoro.
La misura, spiega l’Inps, è stata prorogata anche al biennio 2023 e 2024, con un limite di spesa pari a 21 mln di euro per ciascun anno dalla legge 234/2021.
L'agevolazione consiste di due esoneri: dal versamento delle quote di accantonamento per Tfr relative alla retribuzione persa a causa della riduzione oraria o della sospensione dal lavoro; dal pagamento del ticket licenziamento.
Due domande
Per fruire dell'agevolazione occorrono due domande. La prima è di autorizzazione allo sgravio e va fatta al ministero del lavoro, unitamente alla domanda di autorizzazione del trattamento cigs. La seconda domanda è per la concreta fruizione e va inoltrata, invece, all'Inps, incaricato anche del monitoraggio della spesa. Entrambi gli esoneri si riferiscono sempre soltanto ai lavoratori beneficiari del trattamento straordinario d'integrazione salariale.
Documenti: Messaggio Inps 3779/2023