Ammortizzatori sociali, Stop alla pausa estiva per la CIG e per il REM domande entro il 31 luglio
Lo prevede il decreto legge 52/2020 pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale. Più tempo anche per la presentazione delle domande di REM: il termine scadrà il 31 luglio anziché il 30 giugno 2020.
Niente pausa estiva per le integrazioni salariali
Come noto il Decreto Cura Italia (Dl 18/2020) e successivamente il Decreto Rilancio (DL 34/2020) ha introdotto diverse misure a sostegno dei lavoratori tra cui le tutele per il sostegno del reddito per la sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa mediante l'utilizzo esteso della cassa integrazione ordinaria, dell'assegno ordinario e della cassa integrazione in deroga con una causale specifica (COVID-19). Nello specifico è stato stabilito che le imprese ne possano fare ricorso per un periodo temporale massimo di 14 settimane tra il 23 Febbraio ed il 31 Agosto 2020 più ulteriori 4 settimane ma esclusivamente nei mesi settembre e ottobre (per un totale complessivo di 18 settimane). Per evitare che le 14 settimane si esauriscono prima dell'estate l'articolo 1 del DL 52/2020 stabilisce che le quattro settimane aggiuntive possano essere richieste anche per periodi temporali compresi entro il 31 agosto 2020 fermo restando il tetto massimo di 18 settimane complessivamente fruibili. L'Inps avrà il consueto obbligo di monitoraggio delle domande ricevute nel rispetto di un vincolo di bilancio.
Domande entro un mese
Un altro passaggio del provvedimento rivede i termini di presentazione delle domande di CIGO, CIGD e di assegno ordinario. Se originariamente la domanda doveva essere presentata, a pena di decadenza, entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa l'articolo 1, co. 2 del DL 52/2020 - nel solco di quanto già fissato dal DL 34/2020 - stabilisce che la domanda va presentata, sempre a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello d'inizio sospensione o riduzione attività. Tuttavia: a) il termine è spostato al trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore DL 52/2020, se tale ultima data è posteriore a quella ordinaria; b) il termine è fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio per le domande riferite a periodi dal 23 febbraio al 30 aprile; c) in caso di domanda errata (presentata per trattamenti diversi da quelli spettanti), il datore di lavoro può presentare la domanda corretta entro 30 giorni dalla comunicazione dell'errore anche nelle more della revoca dell'eventuale provvedimento di concessione emanato dall'amministrazione competente.
Pagamento diretto
Nei casi di pagamento diretto della cassa integrazione da parte dell'Inps, il datore di lavoro è tenuto a inviare all'istituto i dati necessari per il pagamento entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo d'integrazione salariale o, se posteriore, entro 30 giorni dal provvedimento di concessione (termine spostato al trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del DL 52/2020, se tale data è posteriore a quella ordinaria). Trascorso inutilmente il termine, il pagamento della cassa integrazione e i connessi oneri restano a carico del datore di lavoro inadempiente.
Proroghe di termini
Tra le novità da segnalare due proroghe di termini: dal 30 giugno al 31 luglio per le richieste di Rem (reddito di emergenza); dal 15 luglio al 15 agosto per le sanatorie lavoro nero e immigrati irregolari.
Documenti: Il decreto legge 52/2020