Studi Professionali, Arriva l'assegno di integrazione salariale. Ecco come funziona
I chiarimenti in un documento INPS sulle nuove tutele offerte dal Fondo di Solidarietà per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa. Integrazione salariale sino ad un massimo di 1.222€ al mese sia per le causali ordinarie che straordinarie. Il perimetro delle nuove tutele.
Anche i dipendenti degli studi professionali hanno diritto alla cassa integrazione tramite, il cd. «assegno di integrazione salariale», sia per le causali ordinarie che straordinarie. Con circolare n. 29/2022, infatti, l'Inps illustra la disciplina del «Fondo di solidarietà bilaterale per attività professionali», operativo da marzo dello scorso anno e fornisce le istruzioni circa le prestazioni riconosciute dal fondo nelle more del suo adeguamento alla riforma degli ammortizzatori sociali prevista dalla legge n. 234/2021.
Campo di applicazione
Il Fondo ha il fine di fornire ai dipendenti dei datori di lavoro del settore attività professionali, che occupano mediamente più di tre dipendenti (la legge n. 234/2021 ne impone però l'adeguamento ad almeno un dipendente), una tutela a sostegno del reddito, in costanza di lavoro, nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per le causali previste in materia di integrazioni salariali ordinarie e/o straordinarie. La tutela di sostegno al reddito dal 1° gennaio 2022 si chiama «assegno di integrazione salariale» e non più «assegno ordinario».
Nello specifico, sono beneficiari i lavoratori dipendenti, con esclusione dei dirigenti, compresi gli apprendisti, qualunque sia la tipologia del relativo contratto di apprendistato e i lavoratori a domicilio.
L'accesso è consentito a condizione che sussistano almeno 90 giorni di anzianità di lavoro effettivo presso l'unità produttiva per la quale è richiesta la prestazione. Inoltre il lavoratore, per accedere alla tutela, non deve svolgere alcuna attività lavorativa in favore di soggetti terzi oltre che ad impegnarsi ad un percorso di riqualificazione.
Assegno di integrazione salariale
L'assegno di integrazione salariale spetta per le medesime causali ordinarie e/o straordinarie previste per la cassa integrazione. In particolare si tratta:
- situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti;
- situazioni temporanee di mercato;
- riorganizzazione aziendale;
- crisi aziendale;
- contratti di solidarietà.
Misura
La misura della prestazione è pari all'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese tra le zero ore e il limite dell'orario contrattuale e comunque in misura non superiore al massimale di 1.222,51€ (2022). Non si applica la riduzione del 5,84% dell'integrazione salariale (applicabile invece alla CIG).
Durata
La durata dell'intervento, per ciascuna unità produttiva, è pari a 52 settimane in un biennio mobile per le causali ordinarie. Per le causali CIGS (se il datore ha più di 15 dipendenti) è previsto un ulteriore intervento per un periodo massimo di 26 settimane in un biennio mobile. La durata non può comunque superare i 24 mesi nell'arco di un quinquennio mobile. Sulla prestazione è riconosciuta la contribuzione figurativa (utile ai fini del diritto e della misura della pensione) ed il datore di lavoro è tenuto a versare il contributo addizionale del 4% sulle retribuzioni perse in caso di ricorso all'intervento.
Domande
La domanda di AIS va presentata telematicamente all'INPS non prima di 30 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa e non oltre il termine di 15 giorni dall'inizio della stessa. Questo termine è da intendersi ordinatorio e, pertanto, se spira non si verifica una decadenza ma l’eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà avere luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione (cioè dal lunedì della settimana precedente).
L'autorizzazione alla fruizione dell'integrazione salariale sarà comunicata dall'INPS al datore di lavoro tramite PEC. Il pagamento va anticipato dal datore di lavoro e successivamente conguagliato o rimborsato dall'INPS (solo in caso di insolvenza o per difficoltà finanziarie è possibile il pagamento diretto da parte dell'INPS al lavoratore).
Le domande si possono presentare dal 28 settembre 2021 (cfr. messaggio inps 3240/2021) con contestuale richiesta de cd. ticket (un codice alfanumerico di 16 caratteri) da utilizzare poi nei flussi uniemens per conguagliare gli importi anticipati ai dipendenti.
Documenti: Circolare Inps 29/2022