Talidomide, Più favorevole la maggiorazione ai fini pensionistici
La presenza di idonea documentazione sanitaria attestante l'iscrizione della malformazione alle prime quattro categorie tabellari consente l'aumento figurativo di due mesi per ogni anno di lavoro sin dall'inizio dell'attività lavorativa.
L’interrogativo posto dagli interessati era se la maggiorazione contributiva dovesse decorrere dalla data della documentazione sanitaria o dall’inizio dell’attività lavorativa, considerando la natura congenita della malattia e posto che il giudizio sanitario sul nesso causale tra somministrazione del farmaco talidomide in gravidanza e le lesioni o l’infermità permanente del soggetto, nelle forme dell’amelia, dell’emimelia, della focomelia e della micromelia, è espresso entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione da parte della Commissione medico-ospedaliera, che a sua volta fornisce il giudizio di classificazione delle lesioni e delle infermità secondo la tabella A allegata al testo unico in materia di pensioni di guerra (Dpr 915/1978).
A questi soggetti, al pari degli altri assicurati, può essere riconosciuta la maggiorazione contributiva dell’articolo 80, comma 3 della legge n. 388 del 2000: due mesi di supervalutazione del servizio per ogni anno di lavoro svolto presso i datori di lavoro pubblici o privati comprese le cooperative, fino a un massimo di 5 anni complessivi.
Ebbene l'Istituto precisa che, in presenza di idonea documentazione sanitaria accertante la condizione malformativa (verbale CMO di riconoscimento del nesso di causalità e di classificazione delle lesioni e/o infermità, ai sensi dell'art. 2, commi 6 e 7, del regolamento di esecuzione, approvato con decreto ministeriale del 2 ottobre 2009, n. 163) con ascrizione della stessa ad una delle prime 4 categorie della tabella A del Testo Unico sulle Pensioni di guerra (Dpr 915/1978) la maggiorazione di cui all’art. 80, comma 3 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, deve essere attribuita, a domanda, ai fini pensionistici, dall’inizio dell’attività lavorativa per il servizio effettivamente prestato nella condizione invalidante presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative, nel limite massimo di cinque (5) anni.
Ove dalla documentazione sanitaria risulti attestata esclusivamente la condizione di invalidita' civile superiore al 74%, non potendosi discriminare se e quanto a tale percentuale concorrano altre condizioni patologiche acquisite, la decorrenza del beneficio andrà valutata come per la generalità delle patologie invalidanti, cioè dalla data della documentazione sanitaria.
La talidomide, come noto, era un farmaco che fu venduto negli anni 1950 e 1960 come sedativo, anti-nausea e ipnotico, rivolto in particolar modo alle donne in gravidanza. Il farmaco però non fu mai sperimentato su animali in stato di gravidanza prima che venisse approvato il suo impiego nelle donne incinte. A partire dal 1961, a distanza cioè di pochi anni dall'immissione in commercio, si ebbe a notare, nelle diverse nazioni, un incremento di anormalità fetali che per lo più i sanitari correlarono, all'epoca dei fatti e verosimilmente secondo un criterio temporale, all'uso, anche occasionale di tale sostanza in donne gravide. Il farmaco fu ritirato dal commercio alla fine del 1961, dopo essere stato diffuso in 50 Paesi sotto quaranta nomi commerciali diversi. Per effetto della talidomide, somministrato appunto a donne nei primi mesi di gravidanza, sono nati migliaia di bambini colpiti da mancato sviluppo degli arti (focomelia) o da altre gravissime deformità.
Documenti: Messaggio inps 4274/2017