TFR più pesante grazie alla decontribuzione dei premi di produttività
I chiarimenti in un documento Inps. Lo sgravio contributivo si applica anche all'aliquota dello 0,5% che annualmente viene detratto dalla quota di trattamento di fine rapporto lavoro (Tfr) spettante ai dipendenti.
Il chiarimento riguarda i premi e le somme erogate in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali sottoscritti successivamente al 24 aprile 2017 o quelli stipulati antecedentemente purchè siano stati modificati ed integrati per incentivare la produttività. Tali somme, per effetto del DL 50/2019, beneficiano di un abbattimento dell'aliquota IVS del 20% in favore del datore di lavoro ed una decontribuzione totale in favore del lavoratore su un massimo imponibile di 800 euro annui. L'agevolazione opera in favore di quei datori di lavoro che assicurino il coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro ai sensi di quanto fissato nell'articolo 4 del decreto interministeriale 25 marzo 2016, e un contratto collettivo aziendale o territoriale, stipulato da associazioni sindacali che preveda premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione misurabili e verificabili nonchè alle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa. Si ricorda, inoltre, che lo sgravio si applica automaticamente, nel senso che non occorre farne domanda e che richiede il rispetto delle condizioni generali ex art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006 (Durc e rispetto accordi e contratti collettivi).
Riguardo al contributo aggiuntivo a carico dei datori di lavoro, previsto all'art. 3, comma 15, della legge n. 297/1982, e pari allo 0,5% della retribuzione imponibile dei lavoratori, l'Inps illustra che lo stesso rientra nell'ambito di applicazione della decontribuzione. Pertanto, i datori di lavoro che ne fruiscono (mediante l'applicazione dello sgravio in misura del 20%) possono applicare la riduzione anche sull'aliquota aggiuntiva dello 0,5%. In considerazione del fatto che il comma 16 del citato art. 3 prevede una detrazione dalla quota annua del Tfr, in misura pari allo stesso incremento contributivo, una volta applicato lo sgravio dal versamento del contributo aggiuntivo (dello 0,5%) sul premio, il datore di lavoro non deve operare il correlato abbattimento sulla quota annua del trattamento di fine rapporto del lavoratore. L'operazione, pertanto, determina un TFR leggermente più elevato per il dipendente grazie alla mancata applicazione del suddetto contributivo aggiuntivo.
Documenti: Messaggio inps 1817/2019