Tirocini Fraudolenti, Sanzionati anche quelli attivi al 1° gennaio 2022
Lo precisa l’Ispettorato Nazionale del lavoro in una nota. La disciplina sanzionatoria prevista dalla legge di Bilancio 2022 in caso di stage che nasconde un rapporto di lavoro subordinato, si applica anche a quelli avviati prima e ancora in corso al 1° gennaio 2022.
Le nuove sanzioni in materia di tirocini fraudolenti si applicano anche nei confronti dei rapporti attivi al 1° gennaio 2022 e non solo per quelli attivati successivamente alla predetta data poiché si tratta di illeciti di natura permanente. Con questi termini la nota prot. n. 1451/2022 dell’Inl ha ribadito l’ambito di applicazione temporale dell’art.1, comma 721 della Manovra che punisce il ricorso fraudolento al tirocinio extracurriculare.
Tirocinio fraudolento
Come noto la disposizione da ultimo richiamata ha stabilito espressamente che il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non può essere utilizzato in sostituzione di lavoro dipendente. In caso contrario al datore è comminata la pena dell'ammenda di 50 euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio, ferma restando la possibilità, su domanda del tirocinante, di riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale.
Regime intertemporale
All’Inl era stato chiesto di precisare la portata della novella rispetto ai cd. «rapporti a cavallo» cioè in vigore al 1° gennaio 2022, data di entrata in vigore della legge n. 234/2021. Con placet del ministero del lavoro l’Inl dà risposta positiva precisando, tuttavia, che in tal caso la sanzione giornaliera potrà intervenire per le sole giornate successive al 1° gennaio, trovando applicazione il principio della successione delle norme penali nel tempo secondo cui nessuno può essere punito per un fatto che, al momento della sua commissione, non costituiva reato.
Trattandosi di un reato permanente caratterizzato dalla continuità della condotta, di fatti, il datore di lavoro potrà essere punito solo se l’azione delittuosa sia proseguita dopo l’entrata in vigore della norma (1° gennaio 2022) e per i soli giorni in cui è incorsa la violazione.
Contestazione
Con riferimento alla «natura fraudolenta del tirocinio» e ai fini della contestazione del reato, inoltre, l'Inl precisa che è sufficiente provare che il tirocinio si sia svolto come vero e proprio rapporto di lavoro subordinato. In tal caso scatteranno anche le sanzioni amministrative di norma applicabili nelle ipotesi di riqualificazione del rapporto di lavoro in termini di subordinazione, quali l’omessa «CO» o l’omessa consegna della dichiarazione di assunzione.
Domanda di riqualificazione
Resta salva la possibilità, in capo al tirocinante, di richiedere in via giudiziale la riqualificazione in termini di subordinazione del tirocinio, così come previsto dall’ultimo periodo del comma 723. In tal caso il rapporto sarà preso in considerazione e riqualificato nella sua interezza, cioè si riterrà iniziato al momento dell’instaurazione del tirocinio (e non dal 1° gennaio 2022).
Discorso diverso in merito ai profili contributivi e previdenziali. La facoltà riconosciuta al tirocinante di chiedere la riqualificazione del tirocinio in termini di lavoro subordinato non condiziona i profili previdenziali relativi al recupero contributivo. Ciò in quanto il rapporto previdenziale trova la sua fonte nella legge e presuppone esclusivamente l’instaurazione di fatto di un rapporto di lavoro. Pertanto, ancorché il tirocinante non abbia esercitato questa facoltà, l’Inps potrà recuperare i contributi se l’ispettore ritiene di essere di fronte ad un tirocinio «fraudolento».