Trasporto Aereo, Domande al fondo di solidarietà entro il 31 luglio
I chiarimenti in un documento INPS dopo la conversione in legge del decreto sostegni bis. Per il trattamento integrativo della CIGS i cui termini siano scaduti durante l'emergenza sanitaria da COVID-19.
Differiti al 31 luglio 2021 i termini per la presentazione delle domande di accesso al trattamento integrativo della CIGS per il settore aereo scaduti tra il 1° febbraio 2020 ed il 30 aprile 2021. Lo rende noto l'INPS nel messaggio numero 2707/2021 pubblicato ieri a seguito di un emendamento approvato durante la conversione in legge del dl n. 73/2021 (cd. decreto sostegni bis).
Trattamento di CIGS
Il comma 1-bis dell’articolo 40 del dl n. 73/2021 ha differito al 31 luglio 2021 i termini di decadenza per l’invio delle domande di accesso alle prestazioni integrative dei trattamenti straordinari di integrazione salariale erogate dal Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, scaduti nel periodo dal 1° febbraio 2020 al 30 aprile 2021. Il suddetto beneficio è riconosciuto nel limite di spesa di 18 mln di euro per il 2021, a cui si provvede attraverso uno specifico finanziamento del predetto Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale (di cui al DM n. 95269 del 2016), a titolo di concorso ai relativi oneri. La prestazione consiste una integrazione della CIGS in misura tale da garantire al lavoratore che il trattamento complessivo dell'integrazione salariale sia pari all'80% della retribuzione lorda avente i carattere di fissità e continuità percepita nei 12 mesi antecedenti la richiesta, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario.
Come noto l’articolo 7, comma 8, del citato DM 95269/2016 dispone, in via generale, che le suddette domande devono essere presentate entro 60 giorni dall’adozione del decreto ministeriale di concessione del trattamento straordinario d’integrazione salariale. Ebbene con la modifica normativa sono riaperti i termini scaduti tra il 1 febbraio 2020 ed il 30 aprile 2021.
Domande entro il 31 luglio
L'Inps spiega che i datori di lavoro che avessero già presentato l'istanza (oltre i termini) non dovranno ripresentarla: l'INPS provvederà al riesame d'ufficio e alla corresponsione della prestazione. Coloro che, invece, non l'avessero presentata devono farlo entro il 31 luglio 2021 utilizzando le medesime causali già istituite per l'integrazione della prestazione principale di riferimento.
Si rammenta che il rinvio dall'articolo 40, co. 1-bis del dl n. 73/2021 implica che il differimento in oggetto opera solo per le domande di accesso alle prestazioni integrative dei trattamenti di integrazione salariale, comprese quelle derivanti dall'applicazione di contratti di solidarietà e non anche per quelle riferite alle prestazioni integrative della NASpI e/o della CIGD con causale COVID-19.
Documenti: Messaggio Inps 2707/2021