Voucher, Arriva il libretto della famiglia e il contratto occasionale
La manovra reintroduce la disciplina sul lavoro accessorio in favore delle sole famiglie e delle imprese sino a 5 dipendenti. Restano i tetti previsti dalla vecchia normativa.
Per quanto riguarda le imprese (e professionisti e settore no profit) i voucher assumono il nomen iuris di contratto di prestazione occasionale e potranno essere utilizzati solo dalle imprese sino a 5 dipendenti (subordinati a tempo indeterminato) con esclusione comunque di quelle operanti dell'edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore miniere, cave e torbiere, e nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi. Le imprese agricole potranno usarlo solo per pensionati, studenti e disoccupati.
Rispetto ai vecchi voucher si alza il compenso per chi svolge attività, da 7,50 euro netti a 9 euro l'ora e cresce la quota contributiva a carico del datore (al 33% del compenso più un ulteriore 3,5% per il premio Inail); il compenso minimo sarà pari a 36 euro, dunque la durata della prestazione non potrà risultare inferiore a 4 ore. Resta poi l'obbligo di tracciabilità con la comunicazione preventiva all'Inps del luogo, oggetto e compenso della prestazione pattuita con il prestatore almeno un'ora prima dello svolgimento della prestazione. Cambia però la modalità di acquisto: l'utilizzatore dovrà infatti acquistare le somme per remunerare le prestazioni attraverso una piattaforma informatica gestita dall'Inps (con una commissione fissa pari all'1% degli importi versati per finanziare gli oneri gestionali) che potrà accettare i pagamenti anche tramite l'F24. E non più presso banche o tabaccai.
Il libretto della famiglia
Le prestazioni occasionali potranno essere utilizzate anche dalle famiglie, intese come persone fisiche al di fuori dell'esercizio dell'attività professionale o d'impresa. In tal caso sono previsti però limiti oggettivi alle attività remunerabili tramite i voucher. In particolare si potranno remunerare solo i piccoli lavori domestici, inclusi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione; l'assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità; e l'insegnamento privato supplementare. Il compenso di tali prestazioni viene remunerato in misura pari a dieci euro l'ora, cui si sommano altri due euro per i contributi e l'assicurazione Inail. Anche per il libretto della famiglia sia i prestatori che gli utilizzatori dovranno entrare nell'apposita piattaforma informatica, gestita dall'INPS, per effettuare il pagamento, la comunicazione dello svolgimento della prestazione lavorativa e le altre informazioni necessarie. In alternativa le famiglie potranno avvalersi anche di un ente di patronato. I termini per la comunicazione della prestazione sono però più ampi rispetto alle imprese: l'utilizzatore, avrà tempo, infatti, sino al giorno 3 del mese successivo allo svolgimento della prestazione.
I tetti ai compensi
Per quanto riguarda i compensi vengono ridotti i tetti annuali: 5mila euro annui (per ciascun prestatore e per ciascun datore di lavoro) e non più di 2.500 euro dallo stesso datore di lavoro. I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno. Viene stabilito, per le microimprese, che non possono essere acquisite prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali l'utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa. E' prevista una disciplina di favore per pensionati, studenti e disoccupati che prevede, ai fini del raggiungimento del tetto dei 5mila euro con riferimento agli utilizzatori, la computabilità nei limiti del 75% del reddito percepito tramite la prestazione occasionale. In sostanza se i contratti sono rivolti a pensionati, studenti fino a 25 anni, disoccupati e percettori di prestazioni di sostegno al reddito, tale importo aumenta fino a 6.666 euro.
In caso di superamento del limite di 2.500 euro, o comunque di durata della prestazione superiore a 280 ore nell’arco dello stesso anno civile, il rapporto di lavoro si trasforma a tempo pieno e indeterminato. E’ prevista una sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500, per ogni prestazione lavorativa giornaliera in cui risulta accertata la violazione (senza applicazione della procedura di diffida di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 124/2004). A differenza del passato il prestatore di lavoro occasionale ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali, nonché alla tutela della salute e della sicurezza.
Pubbliche Amministrazioni
Le Pa potranno fare ricorso al contratto di prestazione occasionale solo per alcune specifiche attività (a differenza del passato): 1) nell’ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali; 2) per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi ; 3) per attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici e/o associazioni di volontariato; 4) per l’organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli.