Amianto, Estesa la pensione speciale di inabilità per gli ammalati
Lo prevede un passaggio del DL crescita. La pensione di inabilità potrà essere riconosciuta anche agli ammalati affetti da patologia asbesto-correlata
La modifica interviene sull'art. 1, c. 250 della legge 232/2016, che ha previsto l'erogazione della pensione di inabilità ai lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria o alle forme esclusive e sostitutive della medesima affetti da talune patologie asbesto correlate (mesotelioma pleurico, mesotelioma pericardico, mesotelioma peritoneale, mesotelioma della tunica vaginale del testicolo, carcinoma polmonare e asbestosi), riconosciuti di origine professionale, ovvero quale causa di servizio. Il DL 34/2019 generalizza il beneficio, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, anche ai lavoratori e agli ex lavoratori che risultano affetti da patologia asbesto-correlata accertata e riconosciuta ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge n. 257 del 1992.
Sono compresi espressamente anche coloro che: 1) in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro siano transitati in una gestione di previdenza diversa da quella dell'INPS, compresi coloro che, per effetto della ricongiunzione contributiva effettuata ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 29 del 1979, non possano far valere contribuzione nell'assicurazione generale obbligatoria; 2) siano titolari del sussidio per l'accompagnamento alla pensione entro l'anno 2020, riconosciuto ai sensi dell'articolo 1, comma 276, della legge n. 208 del 2015, secondo i criteri e le modalità indicate nel decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 29 aprile 2016, che optino per la pensione di inabilità in parola.
L'agevolazione
Gli interessati potranno conseguire la pensione di inabilità ancorché non si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa a condizione di avere 5 anni di contributi nella vita lavorativa (in deroga, quindi, alle normali condizioni di concessione della pensione di inabilità per la quale, come noto, è necessario l'accertamento dell'assoluta e permanente impossibilità a qualsiasi attività lavorativa nonchè la presenza di almeno tre anni di contribuzione nell'ultimo quinquennio); la prestazione non è cumulabile con gli altri benefici pensionistici previsti dalla normativa vigente in materia di amianto.
Per l'attuazione della novella - per la quale sono stati stanziati 7,7 milioni di euro per il 2019, 13,1 milioni di euro per il 2020, 12,6 milioni di euro per il 2021, 12,3 milioni di euro per il 2022, 11,7 milioni di euro per l'anno 2023, 11,1 milioni di euro per il 2024, 10 milioni di euro per l'anno 2025, 9,2 milioni di euro per l'anno 2026, 8,5 milioni di euro per l'anno 2027 e 7,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 - sarà necessario attendere la pubblicazione di un apposito decreto del Ministero del Lavoro.