Amianto, I benefici nel settore di produzione di materiale rotabile ferroviario
L'Inps detta le istruzioni per godere dell'agevolazione in favore dei lavoratori del settore di produzione di materiale rotabile ferroviario per le operazioni di bonifica senza equipaggiamento.
La disposizione da ultimo richiamata ha rimodulato dal 1° gennaio 2018 il beneficio introdotto in un primo tempo dall'articolo 1, co. 277 della legge 208/2015 disponendo il riconoscimento dei benefici previdenziali per l'amianto di cui all'articolo 13, co. 8 della legge 257/1992 nella versione previgente all'intervento operato dal Dl 269/03 (cioè una maggiorazione contributiva utile ai fini pensionistici pari a 1,5 per il periodo di esposizione alla sostanza morbigena) in favore dei lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario che hanno prestato la loro attività nel sito produttivo, senza essere dotati degli equipaggiamenti di protezione adeguati all'esposizione alle polveri di amianto, durante le operazioni di bonifica dall'amianto poste in essere mediante sostituzione del tetto. I benefici in questione vengono ora riconosciuti per il periodo corrispondente alla medesima bonifica e per i dieci anni successivi al termine dei lavori di bonifica, a condizione della continuità del rapporto di lavoro in essere al momento delle suddette operazioni di bonifica.
Destinatari
L'Inps spiega che possono godere dell'agevolazione i lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario che si trovino nelle seguenti condizioni: a) aver prestato la loro attività nel sito produttivo, senza essere dotati degli equipaggiamenti di protezione adeguati all'esposizione alle polveri di amianto, durante le operazioni di bonifica dall'amianto poste in essere mediante sostituzione del tetto; b) aver svolto l’attività di cui alla lettera a) assoggettata all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali gestite dall’INAIL; c) non essere titolari di trattamento pensionistico diretto.
I lavoratori in questione possono, in sostanza, godere di una maggiorazione contributiva utile sia ai fini del diritto che della misura della pensione pari al 50% per l’attività lavorativa svolta dal soggetto durante le operazioni di bonifica e per i successivi dieci anni a condizione, in tale caso, della continuità del rapporto di lavoro nel periodo considerato. Ai fini della misura dei trattamenti pensionistici il beneficio si applica esclusivamente sulla quota di pensione calcolata secondo il sistema retributivo. Il beneficio è riconosciuto una sola volta con riferimento al medesimo periodo di lavoro, all’atto del pensionamento e nel limite del periodo necessario a conseguire, in base alle disposizioni vigenti, il primo diritto utile a pensione.
Procedura
I benefìci sono riconosciuti a domanda, da presentare all'INPS, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 205/2017, corredata della dichiarazione del datore di lavoro che attesti la sola presenza del richiedente nel sito produttivo nel periodo di effettuazione dei lavori di sostituzione del tetto. Le istanze dirette al riconoscimento dei benefici dovevano essere, pertanto, prodotte entro il 2 marzo 2018 (cfr: messaggio inps 696/2018). Contestualmente alla presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio o nelle more della relativa istruttoria, i soggetti interessati possono presentare domanda di accesso al beneficio (domanda di pensione). La pensione, riconosciuta in funzione della citata normativa non potrà avere decorrenza anteriore al 1° febbraio 2018.
A differenza del passato la nuova versione dell'agevolazione non richiede da parte del datore di lavoro l'attestazione della mancata adozione dei dispositivi individuali di protezione ma sarà sufficiente la sola attestazione, da parte del datore, che il lavoratore prestava attività nel sito durante le operazioni di bonifica per l'amianto.
Ai fini del rilascio della certificazione tecnica da parte dell’INAIL, le Strutture territoriali richiederanno al datore di lavoro la seguente documentazione: a) documentazione attestante il periodo di bonifica (piano di lavoro, fatture, ogni altra documentazione che attesti l’effettiva realizzazione della bonifica con le relative date di inizio e termine dei lavori); b) documentazione attestante la durata dell’opera del lavoratore interessato presso il sito produttivo durante il periodo di rimozione del tetto e la continuità del rapporto di lavoro, già in essere al momento delle suddette operazioni di bonifica, per i dieci anni successivi (libri paga, libri matricola, ogni altra documentazione che attesti l’effettiva presenza del lavoratore sul posto di lavoro).
Documenti: Messaggio inps 696/2018; Circolare Inps 46/2018; Decreto ministero del Lavoro 16 maggio 2016