Amianto, Niente rivalutazione oltre i 40 anni di anzianità al 31 dicembre 2011
Secondo la giurisprudenza di legittimità al raggiungimento del limite concorrono anche le contribuzioni presenti nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi.
Una delle questioni che spesso interessano i lavoratori esposti all'amianto è le modalità attraverso cui deve operare il beneficio della rivalutazione contributiva di cui all'articolo 13 della legge n. 257/1992 ai fini pensionistici. Tale norma, come noto, impone una maggiorazione del 50% dei periodi di lavoro con esposizione all'amianto con efficacia sia ai fini del diritto che della misura della pensione. In soldoni ogni anno di lavoro ai fini della pensione vale 26 settimane in più. E consente sia di anticipare la decorrenza dell'assegno sia di incrementarne la sua misura.
La maggiorazione, tuttavia, si atteggia in misura diversa a seconda della collocazione temporale dei periodi da rivalutare. Se si riferiscono ad anzianità da valutarsi con il sistema retributivo la maggiorazione vale sia ai fini del diritto che della misura; se si riferiscono ad anzianità da valutare con il sistema contributivo (cioè dal 1° gennaio 1996 o dal 1° gennaio 2012 se si è in possesso di almeno 18 anni di contributi al 31.12.1995) l'aumento vale solo ai fini del diritto.
Questa distinzione, in realtà, è spesso superflua in quanto l'esperienza ci insegna che i periodi temporali che godono della maggiorazione sono prevalentemente quelli che partono dalla metà degli anni '70 e arrivano sino alla metà degli anni '90, cioè che ricadono nei periodi di calcolo retributivo della pensione e riguardano soggetti che hanno superato i 18 anni di anzianità al 31.12.1995 (anche grazie alla maggiorazione stessa). Quindi in linea generale sono sempre utili anche ai fini della misura dell'assegno.
Vincolo di 40 anni
Nell'applicazione del beneficio, tuttavia, bisogna tenere presente il principio secondo cui l'anzianità complessiva dell'assicurato non possa superare, per i periodi da valutarsi con il sistema retributivo - quindi per i periodi sino al 31.12.2011 - l'anzianità massima di 2080 settimane (40 anni). Per cui ove l'aumento derivante dall'applicazione dei benefici previdenziali in discussione fosse superiore al predetto limite legale la pensione aumenterà sino a concorrenza di 40 anni.
Ad esempio un soggetto che ha lavorato 1820 settimane di cui 780 con esposizione all'amianto avrebbe diritto ad una maggiorazione di 390 settimane per un totale di 2210 settimane. Però siccome l'anzianità al 31.12.2011 è superiore a 2080 settimane l'eccedenza di 130 settimane non potrà essere comunque valorizzata in pensione e dovrà essere scomputata dalla quota di pensione con retribuzione settimanale minore.
Gestioni Autonome
Quanto sopra detto vale anche se le 2080 settimane di contribuzione sono raggiunte cumulando la contribuzione presente nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e coltivatori diretti). La Corte di Cassazione ha, infatti, più volte sancito il principio (cfr: ex multis Cass. n. 24797/2015; Cass. n. 7556/2014; Cass. n. 5419/2020) secondo cui, «ove il lavoratore sia titolare di una posizione assicurativa presso una gestione speciale dei lavoratori autonomi e di altra presso la gestione per i lavoratori dipendenti, il limite massimo di quaranta anni di contribuzione (pari a 2080 settimane) utilmente valutabile opera non solo nell'ambito di ciascuna delle gestioni, presso cui sono versati i contributi, ma anche rispetto al cumulo delle quote calcolate per ogni gestione dei lavoratori autonomi». Anche in tal caso, pertanto, l'incremento figurativo opera sino alla quota massima di 2080 contributi settimanali con esclusione delle settimane in eccesso meno favorevoli che in genere coincidono con quelle accreditate nelle gestioni dei lavoratori autonomi.
Il limite delle 2080 settimane, del resto, è tassativo in quanto imposto dalla legge e non può ritenersi superabile neanche sulla base di una precedente pronuncia giudiziale che si sia limitata ad accertare il diritto alla rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto condannando l'INPS ad effettuare il ricalcolo della pensione. Anche in questi casi il ricalcolo deve avvenire considerando il limite esterno legale rappresentato dai 40 anni di contribuzione e derivante dal cumulo dei versamenti in diverse gestioni.