Pensioni
Esodati Sesta Salvaguardia, domande alla DTL entro il 5 Gennaio
La Circolare del Ministero del Lavoro 27/2014 conferma che i lavoratori hanno tempo sino al 5 gennaio 2015 per la presentazione delle istanze di accesso alle Direzioni Territoriali del Lavoro.
Kamsin Come anticipato ieri da pensionioggi.it il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la Circolare numero 27 del 7 novembre 2014 ha individuato le modalità per presentare le istanze di accesso ai benefici in materia di sesta salvaguardia, di cui alla legge 147/2014 per i lavoratori che sono "tenuti" al passaggio presso la Dtl. Il provvedimento regola, infatti, gli adempimenti necessari per i lavoratori che si riconoscono nei profili di tutela individuati dalle lettere c), d) ed e) dell'articolo 1, comma 2 della legge 147/2014.
Piu' nello specifico i lavoratori interessati sono:
b) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
c) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
d) i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
e) i lavoratori che, nel corso dell'anno 2011, risultano essere in congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151 del 2001 e successive modificazioni, o aver fruito di permessi ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992, e successive modificazioni;
f) i lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato;
I lavoratori che si riconoscono in tali profili dovranno produrre apposita istanza di accesso alla Direzione Territoriale del Lavoro entro il 5 gennaio 2015, cioè entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge 147/2014 (avvenuta lo scorso 6 Novembre 2014). La direzione competente all'istanza è quella determinata in base alla residenza del lavoratore tranne negli accordi stipulati ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile. In tale caso l'istanza va presentata presso la dtl innanzi alla quale tali accordi sono stati sottoscritti. Qui il programma di pensionioggi.it per verificare se si rispettano i requisiti anagrafici e contributivi utili per l'accesso in salvaguardia.
Le istanze potranno essere trasmesse, dai lavoratori interessati o dai soggetti abilitati (patronati, i consulenti del lavoro o i dottori commercialisti), alle competenti dtl attraverso l'indirizzo di posta elettronica certificata o, in alternativa, inviate tramite raccomandata con avviso di ricevimento.
L'esame delle Domande da parte della DTL - La Circolare ricorda che le decisioni riguardo alle istanze dovranno essere assunte entro 30 giorni dal termine di presentazione delle istanze (cioè entro il 4 febbraio 2015); le decisioni di rigetto dovranno essere comunicate e motivate all'interessato con la possibilità per questi di produrre istanza di riesame entro 30 giorni dalla comunicazione del rigetto presso la medesima DTL; le decisioni di accoglimento dovranno essere comunicate all'Inps per l'ulteriore verifica dei requisiti anagrafici e contributivi utili ad accedere alla sesta salvaguardia.
Gli altri lavoratori - Si ritiene che i profili di tutela non regolati dalla predetta Circolare (cioè lavoratori in mobilità ordinaria e i lavoratori autorizzati ai volontari - lettere a) e b) dell'articolo 2, comma 1 della legge 147/2014) dovranno invece presentare istanza di accesso all'Inps secondo modalità e modelli che saranno a breve resi noti dall'Istituto di previdenza, come accaduto per le precedenti salvaguardie.
Riferimenti
La Circolare è corredata, tra l’altro, dal modello di istanza che dovrà essere presentata dai lavoratori rientranti nelle categorie previste dall’articolo 2, comma 1, della legge 10 ottobre 2014, n. 147, come riportate nella medesima Circolare. Si riportano di seguito i documenti diffusi dal Ministero.
Allegati:
• Legge 147/2014
• Circolare n. 27 del 7 novembre 2014
• Modulo ISTANZA
• Dichiarazione sostitutiva di certificazione lett. c)
• Dichiarazione sostitutiva di certificazione lett. d)
• Dichiarazione sostitutiva di certificazione lett. e)
• Elenco indirizzi e-mail cui inoltrare l’ISTANZA
Zedde
Riforma Pensioni, si riapre alla Camera la partita per lo stop alle penalizzazioni
La Relazione al disegno di legge di stabilità elaborata in commissione Lavoro della Camera dei Deputati chiede l'azzeramento delle penalizzazioni per i lavoratori precoci e l'incremento dei benefici per i lavoratori vittime di amianto.
Kamsin "Nelle more della definizione di un intervento che individui soluzioni di carattere strutturale per il definitivo superamento della questione degli «esodati», e assicuri un'adeguata risposta all'esigenza di rendere più flessibile l'uscita dalla vita lavorativa, in linea con quanto indicato nella Nota integrativa al disegno di legge di bilancio per l'anno 2015 e per il triennio 2015-2017 riferita allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si provveda già nell'ambito del disegno di legge di stabilità a superare talune criticità derivanti dall'applicazione della riforma pensionistica di cui all'articolo 24 del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, intervenendo in particolare al fine di eliminare la riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici prevista dal medesimo articolo per i lavoratori che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, prescindendo dal requisito della prestazione effettiva di lavoro".
E' quanto si legge nella proposta di relazione al disegno di legge di stabilità approvata ieri in Commissione Lavoro in sede Referente a Montecitorio. Nella relazione si torna dunque a chiedere lo stop alle penalizzazioni per tutti i lavoratori sino al 2017, un progetto già presentato con il Dl 90/2014 ma poi caduto sotto le pressioni della Ragioneria Generale dello Stato.
Nella Relazione si chiede al Governo, inoltre, con riferimento al processo di razionalizzazione dei pagamenti dei trattamenti pensionistici di cui all'articolo 26, comma 3, del disegno di legge di stabilità, si anticipi dal giorno 10 al primo giorno di ciascun mese il termine per il pagamento dei trattamenti pensionistici, degli assegni, delle pensioni, delle indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili e delle rendite vitalizie dell'INAIL, nei confronti di beneficiari di più trattamenti.
Tra le altre richieste la necessità che sia preservato il ruolo svolto degli istituti di patronato e assistenza sociale nella tutela dei diritti in materia di prestazioni previdenziali e assistenziali, sopprimendo la riduzione delle risorse loro spettanti operata dall'articolo 26, comma 10, del disegno di legge di stabilità; la soppressione della riduzione degli stanziamenti destinati ai benefici previdenziali per i lavoratori impegnati in attività usuranti disposta dall'articolo 45, comma 6, del disegno di legge di stabilità, garantendo la costanza dei finanziamenti previsti a legislazione vigente per tali finalità; nonchè il consolidamento ed il rafforzamento dell'impegno finanziario in favore delle politiche di tutela delle vittime dell'amianto, dei lavoratori affetti da patologie asbesto correlate, nonché di misure volte a sostenere la fuoriuscita dall'amianto.
Salta invece il riferimento ai Quota 96 della scuola, sui quali, tuttavia, la relatrice al provvedimento, l'Onorevole Gnecchi (Pd), ha ricordato "come la problematica relativa all'accesso al pensionamento dei lavoratori della scuola rientranti nella cosiddetta «quota 96» è all'attenzione anche dei deputati della VII Commissione, che intenderebbero presentare uno specifico emendamento in materia tenendo conto anche delle recenti misure introdotte dal decreto-legge n. 90 del 2014".
Zedde
Pensioni Quota 96, dopo la vittoria di Salerno la politica batta un colpo
Dopo la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Salerno, Ippolita Laudati, che ha riconosciuto lo scorso 3 novembre il diritto al pensionamento di 42 prof salernitani in Quota 96, di fatto bocciando la Legge Fornero che li aveva costretti a restare in servizio, si riaccendono le speranze per una soluzione della vicenda dei quota 96 della scuola. Kamsin Secondo Bruno Palmieri, legale dell'Inca Cgil, la sentenza è certamente un "importante precedente" in questa amara vicenda: servono tuttavia delle altre pronunce in tal senso affinchè l'orientamento emerso da Salerno diventi prevalente nella giurisprudenza.
"La sentenza è un primo passo avanti nella giusta direzione ma molti altri ricorsi non sono stati ancora decisi, quindi, non c'è una linea comune in giurisprudenza". Perlatro, ricorda l'esperto, "è molto probabile che sia il Miur che l'Inps proporranno appello e quindi i vincitori del ricorso dovranno continuare a permanere in servizio in attesa della sentenza definitiva".
La decisione di Salerno dovrebbe suggerire a nostro avviso, piuttosto, una soluzione politica rapida della vicenda che vede protagonisti circa 4mila tra personale docente ed Ata che hanno maturato un diritto a pensione entro la fine dell'annno scolastico 2011/2012. Già con la legge di stabilità, che è attualmente in discussione alla Camera, c'è spazio per un emendamento che ponga fine una volta per tutte a questa oscura vicenda. Ma la politica dov'è?
Zedde
Riforma Pensioni, Giacobbe (Pd): ora emendamenti su quota 96 e precoci
La Deputata del Pd fa notare in Commissione Lavoro alla Camera come il Governo abbia disatteso le promesse in favore dei lavoratori precoci e del comparto scuola. "Non ci sono impegni chiari sulla previdenza".
Kamsin "La materia previdenziale è stata poco considerata dal Governo nel disegno di legge di stabilità, non essendo state prese in considerazione misure per risolvere in via definitiva le questioni dei lavoratori esodati, dei lavoratori della scuola appartenenti alla cosiddetta «quota 96» e dei lavoratori precoci, nonostante la Nota integrativa al disegno di legge di bilancio per l'anno 2015 e per il triennio 2015-2017 riferita stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali richiami specificamente gli impegni del Governo in materia previdenziale." E' quanto ha detto Anna Giacobbe (Pd) in Commissione Lavoro alla Camera dei Deputati nel corso dell'esame della legge di stabilità.
La deputata osserva come sarebbe stato opportuno intervenire per alleggerire il carico fiscale sui trattamenti pensionistici e per garantire una perequazione automatica delle prestazioni piuttosto che procedere all'innalzamento dell'aliquota di tassazione dall'11 al 20 per cento per i fondi pensione e dall'11 al 17 per cento per la rivalutazione del trattamento di fine rapporto. Sono interventi che "rischiano di pregiudicare lo sviluppo del settore della previdenza complementare, soprattutto a danno dei giovani" ha concluso.
Per la Giacobbe, inoltre, è grave la riduzione degli stanziamenti per il finanziamento degli istituti di patronato e assistenza sociale. La deputata ha lasciato intendere la possibilità di intervenire su tutti questi aspetti attraverso "opportune" correzioni in sede di esame degli emendamenti al ddl.
La deputata ha fatto notare, quindi, che le disposizioni relative ai trasferimenti a favore di alcune gestioni previdenziali dell'INPS, vanno nella direzione di un consolidamento del processo di separazione tra assistenza e previdenza e che sia effettivamente risolta la questione del pagamento dei trattamenti previdenziali e assistenziali da parte dell'INPS prevista dal comma 3 dell'articolo 26, così come sembra evincersi dagli ultimi sviluppi, garantendone una erogazione dal primo giorno del mese.
Zedde
Pensioni, ora serve modificare la legge di stabilità
"E' ormai ufficiale quanto da tempo sosteniamo: con il calo pluriennale del Pil si opera un altro taglio alle pensioni pubbliche, per effetto del tasso annuo di capitalizzazione dei montanti contributivi che, per la prima volta, diventa negativo". Lo dicono i segretari confederali di Cgil, Cisl e Uil, Vera Lamonica, Maurizio Petriccioli e Domenico Proietti. Kamsin "Riproponiamo con forza quanto da noi gia' sostenuto nella piattaforma unitaria su fisco e previdenza - proseguono - va attuata una correzione nel funzionamento del sistema contributivo, prevedendo un tasso di capitalizzazione minimo che impedisca la svalutazione del montante quando il Pil e' negativo.
Bisogna intervenire con urgenza correggendo questa grave anomalia per non impoverire ulteriormente il futuro pensionistico di milioni di italiani. Chiediamo al Governo e al Parlamento un emendamento in tal senso alla legge di stabilita', che si unisca all'altro, egualmente indispensabile, di eliminazione del previsto aumento dall'11,5% al 20% sui rendimenti annuali dei fondi pensione. Colpire la previdenza pubblica, per effetto della recessione, e quella integrativa, per effetto di una scelta politica sbagliata, produce conseguenze disastrose che non sono piu' tollerabili".
Zedde
Pensioni Quota 96, in 42 vincono il ricorso contro la Riforma Fornero
Una sentenza del Giudice del Lavoro di Salerno ha accolto il ricorso di 42 docenti salernitani promosso dallo Snals. Gli insegnanti potranno essere collocati in pensione con effetto giuridico dal 1.9.2012.
Kamsin ll giudice del lavoro del Tribunale di Salerno, Ippolita Laudati, ha riconosciuto con sentenza numero 31595 del 3 novembre il diritto al pensionamento di 42 prof salernitani in Quota 96, di fatto bocciando la Legge Fornero che li aveva costretti a restare in servizio. Secondo quanto si legge nel dispositivo, il ricorso dei 42 docenti salernitani «deve essere accolto e per l'effetto accertato e dichiarato il diritto dei ricorrenti al collocamento in quiescenza alla data dell'1.9.2012». La sentenza, a quanto ci risulta, non è immediamente esecutiva in quanto il Miur e/o l'Inps hanno ancora tempo per effettuare ricorso.
Nella citata sentenza, il giudice ha fondato il proprio pronunciamento sulla richiamata specificità della scuola “laddove il DPR n. 358/98 stabilisce una sfasatura tra data di maturazione del diritto e data di collocamento a riposo che coincide con la fine dell’anno scolastico, ossia il 31.8.2012 nel caso di specie”.
Al contempo il giudice ha intravisto una incongruenza insita nella citata circolare n. 2 dell’8.3.2012 del dipartimento della Funzione Pubblica che “non sembra invece preoccuparsi dei problemi relativi ad eventuali sfasature temporali tra il momento in cui si verificano i fatti costitutivi del diritto (età-anzianità contributiva) ed il termine dal quale si può far valere tale diritto (cessando di fatto la prestazione lavorativa)." Sempre secondo la sentenza: "La circolare della quale si sta discorrendo distingue la data di maturazione del diritto dai termini di cessazione dei servizio, ossia distingue i fatti costitutivi del diritto a pensione dai momento afferente la decorrenza. Dunque, se la legge nuova non si occupa della decorrenza, avendo presente come discrimen il momento di maturazione dei requisiti di età/anzianità, il termine di decorrenza è regolato dalla vecchia normativa… Poiché per evitare un disservizio e garantire la continuità didattica al docente viene “imposto” di continuare a lavorare fino al 31.8.2012, appare irragionevole che proprio in forza di questa esigenza egli subisca gli effetti (negativi o positivi poco importa) di leggi successive che modificato il suo diritto già acquisito e non ancora esercitato”.
Come già anticipato da pensionoggi.it ad analoghe considerazioni era giunto nel 2012 il giudice dr.ssa Baroncini del Tribunale di Roma, collocando in quiescenza due docenti in deroga alla vigente riforma Fornero, senza che il M.I.U.R. proponesse specifico ricorso in appello. Mentre altri giudici del Lavoro si sono espressi differentemente da quelli di Roma e Salerno: in taluni casi hanno respinto la richiesta dei ricorrenti; in altri si sono dichiarati incompetenti per materia e hanno rinviato alla Corte dei Conti; in altri, ancora, hanno rinviato alla Corte Costituzionale per eventuali profili di incostituzionalità.
La Consulta, il 19 Novembre 2013, si è espressa sull’inammissibilità del ricorso per la sua formulazione: conseguentemente, due ricorsi sono stati ripresentati (da parte dei tribunali di Siena e Ragusa) e sono in attesa di sentenza della Corte stessa.
Tra le particolarità della sentenza che ci appaiono interessanti c'è il fatto che il personale ricorrente sarà posto in quiescenza dal 1° settembre 2012. Ciò dovrebbe far pensare che il tribunale abbia ritenuto inapplicabile anche l'articolo 1, comma 21 del decreto legge 138/2011 che aveva introdotto, dal 1° gennaio 2012, la finestra mobile "suppletiva" anche al comparto in parola.
Zedde