La Circolare del Ministero del Lavoro 27/2014 conferma che i lavoratori hanno tempo sino al 5 gennaio 2015 per la presentazione delle istanze di accesso alle Direzioni Territoriali del Lavoro.
Kamsin Come anticipato ieri da pensionioggi.it il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la Circolare numero 27 del 7 novembre 2014 ha individuato le modalità per presentare le istanze di accesso ai benefici in materia di sesta salvaguardia, di cui alla legge 147/2014 per i lavoratori che sono "tenuti" al passaggio presso la Dtl. Il provvedimento regola, infatti, gli adempimenti necessari per i lavoratori che si riconoscono nei profili di tutela individuati dalle lettere c), d) ed e) dell'articolo 1, comma 2 della legge 147/2014.
Piu' nello specifico i lavoratori interessati sono:
b) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
c) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
d) i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
e) i lavoratori che, nel corso dell'anno 2011, risultano essere in congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151 del 2001 e successive modificazioni, o aver fruito di permessi ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992, e successive modificazioni;
f) i lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato;
I lavoratori che si riconoscono in tali profili dovranno produrre apposita istanza di accesso alla Direzione Territoriale del Lavoro entro il 5 gennaio 2015, cioè entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge 147/2014 (avvenuta lo scorso 6 Novembre 2014). La direzione competente all'istanza è quella determinata in base alla residenza del lavoratore tranne negli accordi stipulati ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile. In tale caso l'istanza va presentata presso la dtl innanzi alla quale tali accordi sono stati sottoscritti. Qui il programma di pensionioggi.it per verificare se si rispettano i requisiti anagrafici e contributivi utili per l'accesso in salvaguardia.
Le istanze potranno essere trasmesse, dai lavoratori interessati o dai soggetti abilitati (patronati, i consulenti del lavoro o i dottori commercialisti), alle competenti dtl attraverso l'indirizzo di posta elettronica certificata o, in alternativa, inviate tramite raccomandata con avviso di ricevimento.
L'esame delle Domande da parte della DTL - La Circolare ricorda che le decisioni riguardo alle istanze dovranno essere assunte entro 30 giorni dal termine di presentazione delle istanze (cioè entro il 4 febbraio 2015); le decisioni di rigetto dovranno essere comunicate e motivate all'interessato con la possibilità per questi di produrre istanza di riesame entro 30 giorni dalla comunicazione del rigetto presso la medesima DTL; le decisioni di accoglimento dovranno essere comunicate all'Inps per l'ulteriore verifica dei requisiti anagrafici e contributivi utili ad accedere alla sesta salvaguardia.
Gli altri lavoratori - Si ritiene che i profili di tutela non regolati dalla predetta Circolare (cioè lavoratori in mobilità ordinaria e i lavoratori autorizzati ai volontari - lettere a) e b) dell'articolo 2, comma 1 della legge 147/2014) dovranno invece presentare istanza di accesso all'Inps secondo modalità e modelli che saranno a breve resi noti dall'Istituto di previdenza, come accaduto per le precedenti salvaguardie.
Riferimenti
La Circolare è corredata, tra l’altro, dal modello di istanza che dovrà essere presentata dai lavoratori rientranti nelle categorie previste dall’articolo 2, comma 1, della legge 10 ottobre 2014, n. 147, come riportate nella medesima Circolare. Si riportano di seguito i documenti diffusi dal Ministero.
Allegati:
• Legge 147/2014
• Circolare n. 27 del 7 novembre 2014
• Modulo ISTANZA
• Dichiarazione sostitutiva di certificazione lett. c)
• Dichiarazione sostitutiva di certificazione lett. d)
• Dichiarazione sostitutiva di certificazione lett. e)
• Elenco indirizzi e-mail cui inoltrare l’ISTANZA
Zedde