Pensioni
Esodati, per la presentazione delle istanze c'è tempo sino al 16 Giugno
Il Ministero del Lavoro ha precisato che le domande relative alla quinta tranche dei salvaguardati possono essere presentate entro il 16 Giugno. E' quanto riportato nella circolare n. 10/2014, illustrando il dm 14 febbraio che in attuazione della legge Stabilità 2014 ha autorizzato il contingente di 17 mila esodati.
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Il termine per la presentazione delle istanze di accesso per i lavoratori interessati alla quinta salvaguardia passa dal 15 Giugno al 16 Giugno. E' quanto ha indicato il Ministero del Lavoro nella circolare 10/2014.
Si rammenta che le categorie interessate sono le seguenti:
a) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011 i quali possano far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attivita', non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (900 posti disponibili);
b) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (400 posti disponibili);
c) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (500 posti disponibili);
d) i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (5.200 posti disponibili);
e) i lavoratori collocati in mobilita' ordinaria alla data del 4 dicembre 2011 e autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione successivamente alla predetta data, che, entro sei mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, perfezionino, mediante il versamento di contributi volontari, i requisiti vigenti alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011 (1.000 posti disponibili);
f) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011, ancorche' al 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato o accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attivita' lavorativa nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attivita' lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (9.000 posti disponibili).
I lavoratori delle categorie a, e, f presentano istanza di accesso all'Inps; alla direzione territoriale del lavoro i lavoratori delle categorie b, c e d. Per i lavoratori di cui alle lettere b) e c), la cui istanza e' corredata dall'accordo che ha dato luogo alla cessazione del rapporto di lavoro:
1 ) nel caso in cui si tratti di soggetti cessati in ragione di accordi ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, l'istanza e' presentata alla Direzione territoriale del lavoro innanzi alla quale detti accordi sono stati sottoscritti;
2) in tutti gli altri casi, l'istanza e' presentata alla Direzione territoriale del lavoro competente in base alla residenza del lavoratore cessato.
Per i lavoratori di cui alla lettera d) l'istanza e' presentata alla Direzione territoriale del lavoro competente in base alla residenza del lavoratore.
I lavoratori di cui alle lettere b), c) e d) conseguono inoltre il beneficio a condizione che la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi quali le comunicazioni obbligatorie ai soggetti competenti sulla base delle vigenti disposizioni normative e regolamentari.
In attesa di una precisazione da parte dell'Inps è attualmente confermata la sussistenza del vincolo della decorrenza della prestazione pensionistica entro il 6.1.2015 ai fini dell'ammissione al beneficio. Come anche la precisazione che la prestazione, per gli ammessi alla salvaguardia, non potrà avere decorrenza anteriore al 1° Gennaio 2014.
Esodati, ancora molte le criticità da risolvere
Procedono con estrema lentezza i ritmi per il riconoscimento dei benefici previsti dalla legge in favore dei lavoratori salvaguardati. Il nuovo governo non affronta in tempo utile i problemi di questa categoria di persone.
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A quasi tre mesi dall'insediamento del nuovo esecutivo e del ministro del lavoro Poletti nel Dicastero di Via Veneto i nodi che riguardano decine di migliaia di esodati non sono stati ancora sciolti. La scorsa settimana è stato finalmente pubblicato il quinto decreto di salvaguardia che consentirà a 17 mila soggetti di mantenere le vecchie regole di pensionamento ma le criticità restano ancora diverse.
A cominciare dalla proroga del sostegno al reddito i cui decreti sino ad oggi pubblicati consentono la copertura delle mensilità di slittamento prodotte dalla legge 122/2010 solo in favore dei lavoratori la cui finestra di decorrenza, calcolata con le vecchie regole, risulta fissata entro il 31.12.2013. E l'ultimo decreto (Dm 76353) ha previsto un’altra amara sorpresa. Anche chi riuscirà ad ottenere il prolungamento non sarà accompagnato fino alla decorrenza della pensione: avrà il prolungamento del sostegno al reddito esclusivamente fino al 31 dicembre 2013. Finora non è mai stato così: chi riusciva ad avere il prolungamento lo manteneva anche nell’anno successivo fino alla corresponsione della pensione. Un punto, almeno questo, che dovrebbe essere rapidamente risolto da Poletti a cui la questione è stata piu' volte rappresentata.
Sino ad ora la pubblicazione dei decreti di proroga del sostegno al reddito è avvenuta sempre in ritardo, alla fine dell'anno in cui il lavoratore avrebbe diritto alla corresponsione delle somme provocando serie conseguenze economiche per gli interessati. E con il nuovo esecutivo la situazione non pare destinata a migliorare; se non cambia il passo il decreto per il 2014 vedrà la luce quindi alla fine di quest'anno.
A rilento anche le procedure volte al riconoscimento della quarta salvaguardia. Gli adempimenti per gli interessati si sono conclusi nel febbraio scorso ma ancora oggi in pochi hanno ricevuto notizie sul proprio destino. A preoccupare sono soprattutto le oltre 10 mila istanze di accesso ai benefici pervenute alla DTL per i lavoratori "in congedo" a fronte di una capienza del contingente di soli 2.500 posti. Come dire che oltre il 75% di coloro che hanno fatto istanza rischiano di non poter vedersi riconosciuto il beneficio.
Rischio che potrebbe solo in parte essere attenuato dalla possibilità che l'Inps proceda al riassegno delle domande nella categoria dei cessati con risoluzione unilaterale del rapporto lavorativo sui quali si registra un esubero di circa 1.500 posizioni (4.900 domande pervenute a fronte di 6.500 posti disponibili). Quanto ai tempi per il riconoscimento della salvaguardia da fonti vicine all'istituto si apprende che solo a Giugno ci sarà la certificazione delle posizioni in questione.
Quinta salvaguardia, pubblicati i moduli per la presentazione delle istanze di accesso
Il Ministero del Lavoro e della Politiche sociali rende noti i moduli per la presentazione delle istanze di accesso per la fruizione della quinta salvaguardia di cui al Dm del 14 Febbraio 2014.
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Si procede con la quinta trance di esodati. Le istanze vanno presentate entro il 15 giugno, alla direzione territoriale del lavoro o all'Inps.
Lo ha stabilito il dm 14 febbraio pubblicato sulla G. U. n. 89 del 16 aprile che dà attuazione alla legge Stabilità 2014 per un contingente di 17 mila soggetti. Il nuovo decreto ha incrementato di 6 mila unità la terza salvaguardia (portando il contmgente da 10.130 posti a 16.130) ed ha previsto un nuovo contingente di 17.000 soggetti.
Le categorie protette sono:
a) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011 i quali possano far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attivita', non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (900 posti disponibili);
b) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (400 posti disponibili);
c) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (500 posti disponibili);
d) i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (5.200 posti disponibili);
e) i lavoratori collocati in mobilita' ordinaria alla data del 4 dicembre 2011 e autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione successivamente alla predetta data, che, entro sei mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, perfezionino, mediante il versamento di contributi volontari, i requisiti vigenti alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011 (1000 posti disponibili);
f) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011, ancorche' al 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato o accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attivita' lavorativa nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attivita' lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (9.000 posti diponibili).
Le domande vanno presentate entro il 15 giugno, all'Inps i lavoratori delle categorie a, e, f e alla direzione territoriale del lavoro i lavoratori delle categorie b, c e d.
I moduli per la presentazione delle istanze di accesso sono stati resi disponibili con la Circolare del Ministero del Lavoro numero 10 del 18 Aprile 2014.
Dl Irpef 2014, nessun beneficio per partite Iva e pensioni
Nel decreto legge approvato ieri dal Consiglio dei Ministri non vengono previsti sconti fiscali in favore delle partite Iva e dei pensionati. Escusi anche i collaboratori domestici
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Niente da fare per i pensionati incapienti e le partite Iva. nel decreto legge che ha previsto l'erogazione del bonus fiscale di 80 euro per i lavoratori dipendenti, approvato ieri dal Consiglio dei ministri, non ci sono risorse per le così dette partite Iva e i pensionati. Delusione quindi per chi sperava che tra i beneficiari comparisero anche i lavoratori autonomi: per loro nulla di fatto. Tutto è rimandato eventualmente ad un provvedimento su gli incapienti che secondo le intenzioni dell' esecutivo dovrebbe approvato nei prossimi tempi.
A bocca asciutta anche i lavoratori domestici, le colf e badanti. La famiglia, datore di lavoro, non opera alcuna ritenuta fiscale nei loro confronti e pertanto non è tra coloro che sono considerati sostituti d'imposta. E dato che il decreto varato dal Consiglio dei Ministri ha chiesto al sostituto d'imposta il riconoscimento del bonus, per il lavoratore domestico non ci saranno benefici a meno che in sede di conversione in legge del provvedimento, il Parlamento non preveda la possibilità del riconoscimento dello sconto fiscale all'interno della dichiarazione dei redditi.
Pensioni, i tagli alla previdenza arrivano anche in Francia
Il congelamento delle pensioni arriva anche in Francia. Il nuovo premier Manuel Valls ha infatti indicato i dettagli di un piano di contenimento della spesa pubblica pari a 50 miliardi di euro. Tra le misure c'è il congelamento di un anno delle pensioni i cui trattamenti non saranno più adeguati all'andamento dell'inflazione per conseguire un risparmio di circa 1 miliardo di euro.
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Fino al 2015 verranno anche congelate diverse prestazioni sociali come quelle a sostegno della cassa indennità di invalidità. Il taglio colpirà anche l'adeguamento all'andamento dell'inflazione delle retribuzioni dei dipendenti statali.
Il primo ministro francese ha dichiarato che si è ispirato proprio al modello italiano per conseguire il risanamento della spesa pubblica.
Pensioni, Poletti preme per la soluzione delle uscite flessibili
Il ministro Poletti annuncia la volontà del Governo di introdurre un assegno a carico dello Stato per coprire il periodo mancante al pensionamento di lavoratori esodati e licenziati.
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Sul capitolo delle pensioni già la prossima settimana inizierà un confronto tra il Ministero del Lavoro, Economia, INPS e il Parlamento. Secondo quanto annunciato dal Ministro del Lavoro Giuliano Poletti è necessario un confronto per una flessibilizzazione del pensionamento per chi perde il posto di lavoro.
L'idea del ministro è relativamente semplice: il lavoratore riceverà un assegno dallo stato fino a quando non ha maturato i requisiti per il pensionamento; nel frattempo l'azienda continuerà a versare i contributi; una volta ottenuta la pensione poi il lavoratore restituirà nel tempo parte di quanto ha ricevuto con una decurtazione sull' assegno pensionistico nell'ordine di circa il 5-10%.
L'idea già formulata dall'ex ministro del Lavoro Enrico Giovannini consentirebbe agli esodati e ai licenziati di età avanzata di collocarsi a riposo con un anticipo di circa 3 4 anni rispetto alle attuali regole di pensionamento. Potrebbe essere questa una modalità secondo Poletti per dare finalmente una risposta a tutti gli esodati, capitolo sul quale il governo ha intenzione di elaborare e di presentare al Parlamento una risposta a carattere strutturale e non più legata a provvedimenti una tantum.
Per aumentare il livello di occupazione ministro pensa anche ad una diminuzione del costo dei contratti a tempo indeterminato rispetto a quelli precari. "Oggi, ha detto il ministro, un contratto a termine costa l' 1,4 per cento in più di uno a tempo indeterminato. Se non arriviamo al 10% non è significativo; se arriviamo al 12% è ancora meglio". Poletti annuncia anche una drastica riduzione delle tipologie di contratto e il tempo indeterminato con tutele crescenti.