Anticipo del TFS, Ecco l'Accordo Quadro che regola le condizioni economiche
In Gazzetta l’accordo quadro tra ABI e Ministeri competenti per l’anticipo del trattamento di fine servizio e del trattamento di fine rapporto dei dipendenti pubblici.
All’Accordo Quadro sono inoltre allegati: il modello della domanda di Anticipo TFS/TFR, lo schema della proposta contrattuale, i modelli di adesione e di recesso da parte delle banche e degli intermediari finanziari; il facsimile dell’autocertificazione dello stato di famiglia del richiedente l’Anticipo TFS/TFR.
L'Anticipo del TFS/TFR
A seguito dell'Accordo la banca convenzionata con l’Inps potrà concedere fino a un massimo di 45 mila euro di anticipo sul TFS/TFR maturato spettante al lavoratore al momento del pensionamento. L’anticipo potrà essere ottenuto su richiesta dell’interessato che dovrà presentare domanda all'ente erogatore (di regola l'INPS). L’Ente Erogatore nei successivi 90 giorni rilascerà, in presenza dei requisiti richiesti, la certificazione con l’indicazione dell’ammontare complessivo della prestazione spettante e della data di maturazione del diritto al pagamento del TFS/TFR nei confronti dell'istante comprensivi degli eventuali adeguamenti alla speranza di vita (se il diritto a pensione matura dopo il 31.12.2022). Nel passaggio successivo, una volta in possesso della certificazione, il richiedente dovrà presentare la domanda di anticipo a uno degli istituti di credito aderenti all’accordo quadro. Alla domanda dovrà allegare i seguenti documenti: a) certificazione all’anticipo TFS/TFR; b) proposta di contratto di anticipo debitamente sottoscritta; c) la dichiarazione sullo stato di famiglia.
Concluso il contratto e comunicato il conto corrente su cui accreditare la somma l'Istituto di credito avviserà l'Ente Erogatore il quale avrà 30 giorni per rendere indisponibile la somma richiesta a titolo di anticipo di TFS/TFR e comunicare all'Istituto di credito l'esito positivo dell'istanza. In tal caso, nei successivi 15 giorni l'Istituto di credito procederà ad erogare il prestito che durerà sino al momento del maturazione del diritto alla riscossione del TFS/TFR da parte dell'Ente erogatore come attestato nella certificazione iniziale.
Una volta sottoscritto il contratto il soggetto finanziato potrà estinguere anticipatamente il prestito (totalmente o parzialmente): in tal caso dovrà pagare alla banca un indennizzo in misura non superiore allo 0,3% dell'importo rimborsato in anticipo salvo il debito residuo sia inferiore a 10mila euro. L'operazione di finanziamento del TFS/TFR non è gratuita: il finanziamento è gravato da un tasso di interesse annuo fisso in misura pari al rendimento medio dei titoli pubblici (Rendistato) con durata analoga al finanziamento con una maggiorazione dello 0,4%. E' previsto, infine, un meccanismo di restituzione degli interessi non dovuti in presenza di una revisione al ribasso della durata del prestito determinata da una riduzione della speranza di vita rispetto a quella certificata dall'Ente erogatore al momento della domanda.
Le adesioni
Con la pubblicazione dell'Accordo gli istituti bancari interessati al servizio potranno manifestare l'interesse ad aderire alla convenzione. L'adesione dovrà avvenire tramite apposita comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e all'ABI mediante un apposito modulo allegato al predetto DPCM. Una volta comunicata l'adesione la banca dovrà rendere operativa la procedura entro i successivi 30 giorni. L'elenco delle banche aderenti sarà reso disponibile sul sito portale lavoropubblico. Concretamente, quindi, entro la fine dell'anno dovrebbero poter essere accolte le prime richieste di finanziamento.
Documenti: Decreto 19 Agosto 2020