Ape sociale, salta l'ampliamento delle platee nel 2021
Lo schema definitivo della legge di bilancio per il 2021 ha eliminato la proposta di estendere l'ape sociale anche ai soggetti che non hanno avuto accesso alla Naspi dopo la cessazione involontaria del rapporto di lavoro subordinato.
Salvo modifiche in corso di esame parlamentare, pertanto, le platee beneficiarie anche nel 2021 restano le medesime dell'anno in corso. Nello specifico possono accedere all'ape sociale i soggetti che, abbiano cessato l'attività lavorativa, risultino residenti in Italia, non siano titolari di alcun trattamento pensionistico diretto ed abbiano compiuto almeno 63 anni di età. Oltre alle indicate condizioni gli interessati devono riconoscersi in uno dei seguenti quattro profili di tutela:
A) Disoccupati
Siano in possesso di almeno 30 anni di contribuzione e si trovino in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di conciliazione obbligatoria (quella cioè che si attiva per le imprese che impiegano più di 15 dipendenti, ex art. 7 della legge 604/1966 a seguito ad un licenziamento per giustificato motivo oggettivo). Possono accedere anche i lavoratori la cui disoccupazione sia conseguenza della scadenza di un contratto a termine a condizione che nei tre anni precedenti la cessazione del rapporto, abbiano avuto periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi. Resta necessario avere concluso da almeno tre mesi il godimento dell'intera prestazione previdenziale di disoccupazione spettante (es. la Naspi). Se non è maturato il diritto alla naspi non spetta l'ape sociale.
B) Caregivers
Siano in possesso di almeno 30 anni di contribuzione e, al momento della richiesta, assistere da almeno sei mesi, il coniuge, la persona in unione civile o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Sono inclusi anche i soggetti che assistono, un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.
C) Invalidi
Siano in possesso di almeno 30 anni di contribuzione ed essere stati riconosciuti invalidi civili di grado almeno pari al 74 per cento.
D) Lavori cd. Gravosi
Siano lavoratori dipendenti con almeno 36 anni di contribuzione e, alla data di presentazione della domanda di accesso all'Ape sociale, abbiano svolto una o più delle professioni cd. gravose elencate nella tavola sottostante (si veda qui per un riepilogo puntuale) per almeno sei anni negli ultimi sette oppure per almeno sette anni negli ultimi dieci.
Il requisito contributivo
Inoltre per quanto riguarda le donne, è prevista una riduzione dei requisiti contributivi richiesti per l'accesso all'APE sociale, pari a 12 mesi per ciascun figlio, nel limite massimo di 2 anni (cd. APE sociale donna); per quanto concerne l'accesso al beneficio dei lavoratori dipendenti operai dell'agricoltura e della zootecnia, il computo integrale dell'anno di lavoro si considera soddisfatto con il numero minimo di giornate (pari a 156), relativo all'anno di contribuzione, previsto dalla normativa vigente.
La doppia Istanza
La procedura per conseguire l'ape sociale è la stessa dello scorso anno: gli individui che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2021 dovranno produrre due domande all'Inps: 1) l'istanza di verifica delle condizioni per dimostrare di trovarsi in uno dei profili di tutela individuati dalla legge (cioè trovarsi in stato di disoccupazione; assistere da almeno sei mesi un familiare convivente con handicap grave; invalidità civile almeno al 74%; svolgere un’attività gravosa); 2) l'istanza di accesso alla prestazione. L’Inps una volta ricevuta l'istanza verificherà se ci sono le condizioni oggettive per la concessione dell'Ape sociale inclusa la disponibilità di fondi e comunicherà al lavoratore la prima decorrenza della prestazione (se i fondi sono insufficienti viene confermato l'accesso ma verrà posticipata la decorrenza della prestazione) o il rifiuto della stessa per mancanza dei requisiti.