Statali, Approvato il DPCM che regola l'anticipo del TFS/TFR sino a 45mila euro
L'annuncio del Ministero della Funzione Pubblica dopo la novella contenuta nel DL 4/2019. Lo schema di DPCM è stato inviato al Consiglio di Stato e al Garante per la Privacy per l'acquisizione dei relativi pareri.
Un prestito sino a 45 mila euro
Come noto il DL 4/2019 ha previsto la possibilità per i dipendenti pubblici di ottenere un prestito dal settore bancario sino a 45mila euro della buonuscita maturata. Obiettivo accorciare i tempi di erogazione del TFS/TFR che per i dipendenti pubblici possono risultare particolarmente svantaggiosi, soprattutto per chi ha scelto di pensionarsi con la "quota 100". L'operazione "Anticipo TFS/TFR" si rivolge a quei lavoratori delle Pa che accedono alla pensione sulla base dei requisiti individuati dall'articolo 24 del DL 201/2011 (cioè 67 anni di età o 42 anni e 10 mesi di contributi; 41 anni e 10 mesi le donne) o con la quota 100 (62 anni e 38 di contributi) ancorchè siano andati in pensione prima del 29 gennaio 2019, data di entrata in vigore del DL 4/2019.
Gli adempimenti
Per ottenere il prestito, il lavoratore dovrà prima di tutto chiedere all'ente erogatore del Tfr/Tfs (in genere l'Inps; l'elenco degli enti erogatori sarà pubblicato sul sito della Funzione Pubblica) la certificazione del diritto all'anticipazione. Ottenuta la certificazione, potrà rivolgersi a uno degli istituti di credito aderenti all'iniziativa, ossia aderenti all'accordo quadro sottoscritto tra Abi e ministri del lavoro, dell'economia e della pubblica amministrazione. La banca, quindi, chiederà conferma all'ente erogatore della sussistenza dei presupposti per l'anticipazione e, in caso di esito positivo, entro 15 giorni liquiderà il prestito. Il Dpcm fissa un tempo massimo tra la data della domanda della certificazione e quella di accredito dell'anticipazione di 75 giorni, senza considerare i tempi di presentazione da parte dell'interessato della domanda di anticipazione alla banca prescelta e i tempi d'istruttoria interna da parte della banca (di cui, però, viene prevista la contrazione e semplificazione, anche ai fini della cd adeguata verifica).
L'anticipazione della banca costituisce un contratto di finanziamento a tutti gli effetti, in cui il rimborso è effettuato, in base alla disciplina della cessione di credito, direttamente dall'ente erogatore del Tfs/Tfr mediante versamento alla banca (anziché al pensionando/pensionato). In ogni caso resta salva la possibilità per l'interessato di procedere direttamente, con oneri a proprio carico, all'estinzione anticipata (totale o parziale) del finanziamento. Nel Dpcm sono state disciplinate le modalità di attivazione e di funzionamento del Fondo di garanzia statale, che interverrà laddove l’ente erogatore sia impossibilitato a rimborsare alla banca l’importo dell’anticipo Tfs/Tfr.
L’anticipazione disciplinata dal Dpcm si aggiunge alla riduzione dell’aliquota Irpef applicabile alle somme percepite a titolo di Tfs/Tfr fino ad euro 50.000 e già prevista per tutti i pensionati dal decreto legge ‘quota 100’ a seconda dell'entità temporale dello slittamento.