Assegno ordinario di invalidità, Quali sono i requisiti contributivi in caso di ripristino della prestazione
Nel caso in cui, l’ex titolare di trattamento di invalidità revocato o non confermato veda integralmente accolto il proprio ricorso per non essere mai venuto meno lo stato invalidante, deve farsi luogo al ripristino della la senza necessità di accertare nuovamente l’esistenza del requisito contributivo relativo.
Rinnovi e conferme dell’assegno
La durata dell’assegno ha carattere temporaneo (tre anni). È confermabile su domanda da presentarsi nel semestre che ne precede la scadenza. Diviene definitivo dopo tre riconoscimenti consecutivi (compreso il riconoscimento iniziale). A questo fine le conferme devono considerarsi consecutive anche nei casi in cui vi sia stata soluzione di continuità nel pagamento dell’assegno per avere il titolare dell’assegno presentato la relativa domanda nei centoventi giorni successivi alla scadenza del precedente triennio.
In caso di revoca
Nei casi di revoche di pensioni o di assegni di invalidità, ove l’ex titolare di trattamento di invalidità revocato o non confermato veda integralmente accolto il proprio ricorso per non essere mai venuto meno lo stato invalidante, deve farsi luogo al ripristino della prestazione dal giorno della revoca o della mancata conferma, senza necessità di accertare nuovamente l’esistenza del requisito contributivo relativo, ritenendosi sufficiente quello accertato con riferimento alla domanda amministrativa che ha determinato l’originario riconoscimento della prestazione.
Nel caso in cui, viceversa, a seguito di ricorso contro il provvedimento di revoca o di mancata conferma del trattamento, per cessazione dello stato invalidante, si accerti l’insorgere di un nuovo stato di invalidità, deve farsi luogo alla concessione della prestazione dal primo giorno del mese successivo all’insorgenza del nuovo stato invalidante, previa nuova verifica dell’esistenza del requisito contributivo.
Però ai fini del conseguimento di questo requisito contributivo, devono considerarsi utili (non per la misura ma solo per il diritto) i periodi di fruizione dell’assegno di invalidità revocato o non confermato, nei quali non sia stata prestata attività lavorativa.
Trasformazione in pensione d’inabilità
Anche quando l’assegno di invalidità venga trasformato, a domanda o su revisione d’ufficio, in pensione di inabilità o nei casi di nuova domanda di assegno da parte di ex titolare della stessa prestazione revocata per aver omesso di richiederne la conferma, nel quinquennio deve essere accertato ritenendo utili i periodi di fruizione dell’assegno. Resta ancora esclusa la valutabilità di tali periodi ai fini della misura della prestazione.