Assegno Sociale, Le maggiorazioni decorrono dalla data della domanda
Lo ha precisato la Corte di Cassazione respingendo la richiesta di un pensionato. Se non c'è domanda niente maggiorazione sociale.
Maggiorazioni dell'assegno sociale
Come noto l'ordinamento prevede la trasformazione automatica della pensione di inabilita' civile e dell'assegno di invalidità civile in assegno sociale fermo restando il mantenimento dei (diversi) requisiti reddituali previsti per i titolari di prestazioni di invalidità civile. Dal 1° gennaio 2001, detta prestazione, in considerazione dell'intrinseca fragilità dell'invalido infrasettancinquenne ed ultrasettancinquenne in condizione di indigenza, è stata incrementata con l'articolo 70, legge n. 388 del 2000, che ha previsto la maggiorazione dell'assegno sociale, di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995 n. 335, per un importo pari a lire 25.000 (attuali 12,92 euro) mensili per i titolari con età inferiore a settantacinque anni e a lire 40.000 mensili (attuali 20,66 euro) per i titolari con età pari o superiore a settantacinque anni. Le maggiorazioni sono state successivamente assorbite dall'articolo 38 della legge n. 448/2001 con il quale il legislatore ha introdotto il cd. incremento al milione a partire dai 60 anni per gli invalidi civili totali (ora 18 anni a seguito della recente pronuncia n. 152/2020 della Corte costituzionale) e dai 70 anni per i titolari di assegno sociale (anche se esenti da patologie invalidanti totali).
La questione
Un pensionato chiedeva la corresponsione degli arretrati della maggiorazione dell'assegno sociale maturati sin dal primo giorno del mese successivo alla concessione dell'assegno sociale (marzo 2006), cioè dalla data di trasformazione (automatica) della prestazione di invalidità civile. La domanda amministrativa per tali maggiorazioni, in realtà, era stata presentata solo il 10 aprile 2007. Secondo la Corte la richiesta va respinta. I giudici spiegano, infatti, che l'effetto sostitutivo automatico dell'assegno sociale non si estende anche alla maggiorazione sociale in considerazione della natura assistenziale della prestazione volta a soccorrere i cittadini fragili in ragione dell'età anagrafica e perché sprovvisti dei mezzi necessari per vivere. Per questa prestazione, in altri termini, il pensionato deve presentare apposita domanda amministrativa e la decorrenza potrà avere effetto soltanto dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda medesima (cioè dal 1° maggio 2007, nel caso di specie).
Del resto, spiega la Corte, le specifiche condizioni reddituali fissate per il diritto alla maggiorazione portano già ad escludere la natura accessoria ed automatica della maggiorazione e, dunque, della maturazione del diritto alla maggiorazione al solo maturare del requisito anagrafico, al pari della prestazione assistenziale sostitutiva alla quale accede, a prescindere dalla domanda dell'assistito. In tal senso, conclude la Corte, depone anche la lettura dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544 che al comma 10 prevede la necessaria domanda dell'interessato per il conseguimento delle maggiorazioni sociali.