Rossini V
Franco Rossini, già avvocato ed esperto in diritto del lavoro e della previdenza collabora dal 2013 con PensioniOggi.it.
Opzione donna, le regole per l'accesso al beneficio
Lunedì, 08 Luglio 2013Vorrei sapere se optando per la pensione contributiva riservata alle donne con 57 anni di età e 35 di anzianità contributiva, potrei poi svolgere qualche lavoro occasionale senza incorrere in tagli della pensione. Franca da Roma
Dal 1° gennaio 2009 la pensione di anzianità è interamente cumulabile con i redditi da lavoro autonomo e/o dipendente poiché è stato abolito il limite al cumulo tra pensione e redditi da lavoro (articolo 19 del decreto legge 112/2008). Tuttavia la circolare Inps del 9 dicembre 2008 n. 108, che illustra le novità, nulla stabilisce in merito alla cumulabilità della pensione conseguita in regime sperimentale dalle donne con redditi derivanti da lavoro autonomo o dipendente. La questione è stata oggetto di interrogazione parlamentare (atto Camera - interrogazione a risposta orale 3/00586 presentata il 6 luglio 2009 nel corso della seduta n.197). Il 25 settembre 2009 l'Inps, con messaggio 21394, ha sciolto alcune riserve in merito alla cumulabilità dei redditi senza risolvere la problematica relative al regime sperimentale di cui sopra.
Donne a riposo con 35 anni se scelgono il contributivo
Potrei avere dei chiarimenti sulla pensione nel regime sperimentale riservato alle donne?
La legge 243/2004 prevede un regime sperimentale nei confronti delle donne che decidono di lasciare il mondo del lavoro con 57 anni di età per le lavoratrici dipendenti (58 anni per le autonome) e 35 anni di contributi a condizione che optino per un sistema di calcolo contributivo. Ciò comporta un taglio dell'assegno variabile in funzione dell'entità delle retribuzioni/contribuzioni. Il regime sperimentale è previsto, in assenza di deroghe, fino al 31 dicembre 2015. Poiché a tali lavoratrici continua ad applicarsi la finestra mobile di 12 mesi (18 per le lavoratrici autonome) il requisito anagrafico dovrà essere perfezionato affinché, tenendo conto del posticipo, l'interessata riesca a riscuotere il primo assegno pensionistico la fine del 2015. Dal 1° gennaio scorso anche tali requisiti anagrafici sono stati adeguati agli incrementi legati alla speranza di vita (+3 mesi).
L'accredito figurativo non è rinunciabile
Ho iniziato a lavorare nel settore privato nel 1999 e ho chiesto l'accredito figurativo per una maternità che si colloca temporalmente prima del 1995. Ciò mi vieta l'accesso alla pensione – istituita dalla riforma Monti-Fornero – al compimento del 63esimo anno di età, requisito richiesto per i contributivi puri. Posso rinunciare all'accredito figurativo? Giovanna da Mantova
L'Inps, con la circolare 42 del 17 marzo 2009, ha precisato che l'accredito della contribuzione figurativa a domanda – riferito a periodi antecedenti il 1996, facendo assumere al lavoratore la qualità di "vecchio iscritto" ai fini della non applicazione del massimale contributivo – vale quale "utilizzo" della contribuzione figurativa stessa ai fini delle prestazioni ed è quindi causa ostativa all'esercizio della facoltà di rinuncia all'accredito. Tuttavia l'accredito di tale periodo, ancorché possa prolungare l'attività della lavoratrice, comporterà un assegno pensionistico superiore.
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Pensioni, diverse le regole per ciascun lavoratore
Domenica, 07 Luglio 2013Ho 55 anni e ho lavorato come dipendente fino al 1982. Da tale data non ho più lavorato e dal 1983 ho l'autorizzazione ai versamenti volontari presso l'Inps. Ho effettuato i versamenti con discontinuità e a oggi mi manca un anno per arrivare a 15 anni di contributi. Avrò diritto a pensione? Alberto
Dopo la riforma Monti-Fornero l'accesso al pensionamento di vecchiaia è consentito solo con almeno 20 anni di contributi. Tuttavia, l'Inps, con la circolare 16/2013, ha precisato che la pensione potrà essere fruita solo al raggiungimento dei nuovi requisiti anagrafici (per il 2013: 66 anni 3 mesi per i lavoratori e le lavoratrici del pubblico impiego, 62 anni 3 mesi per le lavoratrici del settore privato dipendenti, 63 anni 9 mesi per le lavoratrici del settore privato autonome) da quei soggetti che risultano autorizzati alla prosecuzione volontaria prima del 26 dicembre 1992, per i quali saranno ancora sufficienti 15 anni di contributi.
Sì alla deroga con 64 anni ma c'è l'aspettativa di vita
Sono nato il 6 marzo 1952 e sono dipendente del settore del credito. Lo scorso anno ho compiuto 60 anni maturando 36 anni di contributi. Tuttavia con il decreto salva Italia, che ha abolito le quote, non sono potuto andare in pensione. Quale sarà la mia prima uscita utile? Salvatore da Milano
L'articolo 24, comma 15-bis, del decreto legge 201/2011 consente ai lavoratori del settore privato, che avrebbero maturato la quota 96 nel 2012, di poter conseguire il trattamento della pensione anticipata al compimento di un'età anagrafica non inferiore a 64 anni. Tale età subirà gli aumenti legati alla speranza di vita, motivo per cui il lettore dovrà attendere almeno il 6 giugno 2016 oltre l'adeguamento che avrà decorrenza il 1° gennaio 2016 (oggi non noto ma stimato in quattro mesi). Infatti, il lettore compierà i 64 anni il 6 marzo 2016 ma occorrerà aggiungere i tre mesi legati alla speranza di vita applicati dal 2013 (paragrafo 6 della circolare Inps 35/2012). L'articolo 22, comma 5, della legge 153/1969 prevede che la pensione anticipata decorra dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda. Nel caso in esame non sono previste penalizzazioni di sorta ma per le quote di pensione riferibili alle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 2012 si applicherà il sistema contributivo.
Cumulo gratuito per i periodi da autonomo e dipendente
Sono una dipendente privata di 58 anni che, ad aprile 2012, ha maturato 40 anni di anzianità di cui 6 mesi come lavoratrice autonoma. Vorrei sapere se per l'accesso alla pensione anticipata è necessario provvedere alla ricongiunzione dei contributi e quando avrà decorrenza la mia pensione. Franca da Monza
L'articolo 16 della legge 233/1990 ha previsto che quando un assicurato può far valere contribuzioni nel fondo pensioni lavoratori dipendenti e in diverse gestioni speciali degli autonomi (commercianti/artigiani/coltivatori diretti e mezzadri) viene fatto il cumulo gratuito dei contributi ai fini della determinazione del diritto alla pensione, nell'ambito delle regole vigenti nella gestione speciale dei lavoratori autonomi. In altri termini, qualora la lettrice avesse maturato il diritto entro il 2011 sarebbe stata assoggettata alla finestra mobile di 18 mesi seppure il periodo da lavoratrice autonoma è minimo rispetto alla contribuzione complessivamente posseduta.
Il calcolo viene invece eseguito secondo le regole in vigore in ciascuna gestione previdenziale, in relazione ai contributi maturati nella singola gestione. L'importo della pensione graverà sulle singole gestioni assicurative. Resta fermo per l'assicurata la facoltà di avvalersi della ricongiunzione onerosa prevista dalla legge 29/1979. Il diritto alla pensione anticipata verrà raggiunto nel settembre 2013 quando saranno richiesti 41 anni e 5 mesi. Avendo un'età inferiore a 62 anni si applicheranno le penalizzazioni qualora la contribuzione non derivi da prestazione effettiva di lavoro, astensione obbligatoria per maternità, malattia, infortunio, cassa integrazione guadagni ordinaria, servizio militare o costituzione di rendita vitalizia.
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La ricongiunzione onerosa con passaggio al settore privato
Domenica, 07 Luglio 2013Sono dipendente statale, obbligata ad andare in pensione a 66 anni; se mi licenziassi e andassi a lavorare nel privato, per la pensione potrei fruire delle regole per i dipendenti privati? Per essere più chiara: potrei poi andare in pensione a 62 anni senza penalizzazioni? Erica da Roma
La soluzione proposta dalla lettrice è possibile solo nel caso di ricongiunzione onerosa dei periodi assicurativi. La ricongiunzione gratuita è stata eliminata dalla legge 122/2010. Per completezza informativa va segnalata, inoltre, la legge 228/2012 (legge di stabilità 2013), che ha in parte rimediato al problema. La legge di stabilità 2013 prevede, solo per la pensione di vecchiaia, ma con la nuova età stabilita dalla manovra Monti, un cumulo gratuito dei periodi assicurativi non coincidenti attraverso una speciale totalizzazione retributiva.
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Le vecchie regole della legge 335/1995 non si applicano piu'
Domenica, 07 Luglio 2013Mia moglie ha 814 settimane di anzianità contributiva, maturate dal 1969 al 1985. In base all'articolo 1, comma 20 della legge 335/1995, che prevede per i soggetti non titolari di reddito l'età di pensionamento a 57 anni, quindi maturata (essendo lei nata nel mese di maggio 1954), prima dell'entrata in vigore del Dl 211/2011, convertito con modifiche dalla legge 214/2011, avrebbe i requisiti per la pensione? Giovanni da Roma
La signora non rientra nella previsione prevista dall'articolo 1, comma 20, della legge 335/1995. Questa norma, infatti, si applicava a coloro che hanno iniziato a lavorare, senza contribuzione precedente, dal 1° gennaio 1996 in poi (sistema di calcolo esclusivamente contributivo). La signora, quindi, "cade" nella rete restrittiva stabilita dalla manovra Monti.
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I requisiti per ottenere l'Aspi
Domenica, 07 Luglio 2013Sono un giovane, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato dal 6 aprile 2011 al 27 febbraio 2012 e, poi, con rapporto di apprendistato di quattro anni instaurato in data 28 febbraio 2012 e risolto il 10 aprile 2013. Mi compete l'indennità di disoccupazione Aspi della durata di otto mesi, introdotta dalla legge 92/2012, perdurando lo stato di disoccupazione? Francesco da Cassino
Alla luce delle informazioni fornite, si propende per una risposta affermativa al quesito. Assumendo che l'attuale stato di disoccupazione del lavoratore in questione sia dovuto a una delle cause che danno diritto a percepire l'indennità "Aspi" (assicurazione sociale per l'impiego), sembra, infatti, che egli abbia maturato i requisiti di anzianità assicurativa e contributiva richiesti per la relativa erogazione. In particolare, tale trattamento spetta a coloro che possano far valere almeno due anni di assicurazione e almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione (articolo 2, comma 4, lettere b e c, della legge 92/2012).Nel caso prospettato, entrambi i requisiti citati sembrano sussistere e, dunque, si ritiene che al lavoratore debba essere riconosciuta l'indennità in parola.
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