Rossini V
Franco Rossini, già avvocato ed esperto in diritto del lavoro e della previdenza collabora dal 2013 con PensioniOggi.it.
Esodati, finestre mobili piu' lunghe per i quarantisti
Venerdì, 05 Luglio 2013Sono un esodato ex bancario nato il 08/10/1954,in esodo dal 01/01/2009 ed ho ho maturato 40 anni di contributi il 21/01/2013 con la prima finestra al 01/07/2013.A febbraio ho ricevuto la seconda lettera di salvaguardia ,poi ad aprile ho fatto la domanda per la pensione, il 27/06/2013 ho ricevuto la risposta di reiezione dall'Inps dove mi dicono che non ho i requisiti per la finestra di luglio 2013, e nulla di piu'. Ho aggiunto alla domanda iniziale due moduli per indicare la volonta' di volermi avvalere del beneficio di cui all'art. 12 comma 5 d.l. 78/2010 dal Patronato , Venerdi' 28/06. Saro' salvaguardato?, avro' la copertura dell'assegno del sostegno al reddito fino alla pensiione? E quando ci andro'?. Antonio.
Per effetto degli interventi sulle finestre mobili avvenuti tra il 2010 e il 2011 il lettore percepirà il primo assegno dal 1° Aprile 2014 (finestra mobile pari a 14 mensilità dalla data di perfezionamento del requisito; cfr articolo 12, comma 2 del Dl 78/2010 convertito con legge 122/2010). Detto questo la procedura seguita dal patronato è corretta. Bene ha fatto il lettore ad aver presentato la domanda di pensione entro le vecchie decorrenze indicando di volersi avvalere del beneficio di cui all'articolo 12, comma 5 del Dl 78/2010 (cfr: messaggio inps 1648/2012). Ciò consentirà - una volta che sarà pubblicato il decreto relativo all'anno 2013 - di beneficiare dell'assegno di prolungamento di sostegno al reddito come disposto dal comma 5-bis del citato decreto (per info).
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La pensione di vecchiaia esclude quella integrativa
Martedì, 02 Luglio 2013La normativa sulla previdenza complementare prevede che anche un pensionato (di anzianità) possa aderire ad un fondo pensione se manca più di un anno alla maturazione dei requisiti di vecchiaia secondo il regime pensionistico obbligatorio di appartenenza. Quindi, deduco che una donna, ex dipendente pubblica (che oggi andrebbe in pensione di vecchiaia a 66 anni), già in pensione di anzianità in base alte regole ante 2012, possa aderire ad un fondo pensione purché non abbia compiuto i 65 anni: è corretto? Damiano da Palermo
L'articolo 8, comma 11, del Dlgs 252/2011, afferma che: «La contribuzione alle forme pensionistiche complementari può proseguire volontariamente oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che l'aderente, alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare».
Nella norma si fa dunque, riferimento a due distinti concetti: «l'età pensionabile» e «la data del pensionamento». È noto che, nel sistema obbligatorio, esistono due tipi di pensione: la pensione di vecchiaia, che viene erogata al compimento di una determinata età anagrafica e in presenza di un determinato requisito contributivo, e la pensione anticipata (come il Dl 201/2011 "Salva Italia", ha rinominato la pensione di anzianità) erogata prima del compimento dell'età pensionabile, ma in presenza di un requisito contributivo più elevato.
Nell'interpretare la norma in relazione alla possibilità per un pensionato di aderire ad una forma pensionistica complementare, la Covip, con l'Orientamento del 24 gennaio 2008, ha escluso la possibilità di adesione per una persona titolare di pensione di vecchiaia, o comunque per chi abbia già conseguito tale pensione. La Covip è stata invece possibilista per i casi di coloro che siano titolari di pensione di anzianità (oggi pensione anticipata) a condizione che «non abbiano raggiunto l'età pensionabile prevista nel regime obbligatorio di appartenenza per il conseguimento della pensione di vecchiaia». La Covip ha emanato l'Orientamento quando vigevano regole sull'età pensionabile diverse da quelle oggi vigenti.
Il caso posto dal quesito si riferisce ad una donna di 64 anni, già titolare di pensione di anzianità da 8 anni. In base a tali dati si deduce che la donna è nata nel 1949, quindi per lei l'età pensionabile si è compiuta nell'anno 2009, quando la normativa fissava l'età pensionabile a 60 anni per le donne lavoratrici dei settori sia privato, sia pubblico. A giudizio di chi scrive, tale circostanza è sufficiente per escludere l'ammissibilità dell'iscrizione ad una forma pensionistica complementare per una persona che abbia già perfezionato il requisito dell'età pensionabile in base alla normativa previgente la manovra Salva Italia, in quanto le nuove norme sulla più elevata età pensionabile non hanno comunque avuto influenza su tale requisito.
Si ritiene, infine, che il motivo dell'esclusione sia riconducibile alla finalità della previdenza complementare, istituita per consentire forme di risparmio previdenziale di lungo periodo, destinate a costruire una seconda pensione, ad integrazione della pensione del regime obbligatorio. Nella prospettiva di tali finalità, il legislatore ha ritenuto di proteggere, per così dire, tali forme di risparmio, vietando di prelevare denaro prima del pensionamento, fatta eccezione per alcuni casi particolari (anticipazioni e riscatti) e compensando tale divieto con agevolazioni sul versante fiscale. Tali divieti e agevolazioni non sussistono in altre ipotesi di risparmio, e l'estendere tali agevolazioni a ipotesi di risparmio di breve periodo, come accadrebbe per una persona che abbia già compiuto l'età pensionabile, rischierebbe di introdurre nell'ordinamento elementi di carattere speculativo, tali da costituire fattore di squilibrio nei confronti di altri programmi di risparmio non finalizzati necessariamente alla costruzione di una seconda pensione.
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Nucleo familiare, l'assenza di redditi compromette l'assegno
Martedì, 02 Luglio 2013Una ragazza è titolare, dal 2012, di una ditta individuate; il suo ragazzo è dipendente della stessa. Non sono coniugati; dalla loro unione nasce una bimba. La piccola è riconosciuta e risiede con la mamma. Il papà richiede e ottiene l'Anf (assegno per il nucleo familiare). Viene chiesto alla mamma di compilare il modello Anf/fn con indicazione del suo reddito 2011 per il periodo degli assegni 1 luglio 2012 - 30 giugno 2013. Poichè l'assegno dovrà essere pagato direttamente alla mamma, un funzionario ci ha detto che deve essere fatto un cedolino ad hoc per lei, che è anche titolare dell'azienda. Vi sembra una procedura corretta? Inoltre, la mamma nel 2011 non aveva redditi di alcuna natura; la tabella Anf da applicare sarebbe per unico genitore più minore, poichè nella tabella, la prima fascia non indica da «zero a...» ma «fino a...», con reddito inesistente, ha diritto a percepire l'assegno? Giorgio da Chieti
La circolare Inps del 19 febbraio 1992 n. 48 prevede che i nuclei costituiti da entrambi i genitori naturali ed i relativi figli non presentano particolarità rispetto ai nuclei sorti con il matrimonio, salvo quella che non può essere cumulato nel reddito familiare il reddito del genitore non richiedente e che questi non va considerato tra i componenti il nucleo poiché non riveste la qualifica di coniuge. Ciò premesso, l'assegno sarà calcolato in funzione del reddito posseduto dalla madre e richiesto sulla posizione del padre, che è quella che risulta tutelata. Una delle condizioni per il diritto è che almeno il 70% del reddito complessivo dell'intero nucleo familiare (in questo caso solo la madre richiedente) sia costituito da redditi da lavoro dipendente. Nel caso in esame, la condizione non pare essere soddisfatta pregiudicando il diritto all'assegno.
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Riforma Giovannini, a 62 anni in pensione ma servono 35 anni di contributi
Martedì, 02 Luglio 2013Sono nato il 15 febbraio del 1951 ed il mio estratto conto previdenziale in sintesi e' il seguente dal 17/07/1971 al 07/12/1971 servizio militare dal 01/06/1972 al 31/01/1989 lavoro dipendente dal 01/02/1989 al 31/12/1997 in proprio senza contributi dal 01/01/1998 al 29/12/2006 lavoro dipendente dal 22/02/2007 al 28/10/2007 disoccupazione INPS dal 14/01/2008 al 06/05/2009 lavoro dipendente tutto quanto sopra per un totale di circa 29 anni di contributi di cui poco sotto i 18 anni al 1995.- Dal 06/05/2009 sono senza lavoro, vivo in un modesto appartamento in affitto pagatomi amorevolmente dai miei figli. il comune dove vivo- Montalto Uffugo - CS- mi ha elargito per qualche mese un buono alimentare di 27,22 euro. ora sospeso perche' non ci sono piu' risorse.- Non cerco elemosine, credetemi, ma ditemi cosa deve fare una persona della mia eta' quando nessuna riforma previdenziale-tantomeno quella del Ministro Forleo tiene conto soprattutto in questo particolare momento in cui versa il sistema lavoro. Esiste la possibilita' , rispetto a quanto sopra esposto di anticipare la mia pensione di vecchiaia anche con eventuali penalita'?. Menotti
Purtroppo la legislazione attuale (articolo 24, Dl 201/2011) consente l'erogazione della prestazione di vecchiaia al perfezionamento di 66 anni e 3 mesi di età anagrafica con la presenza di almeno 20 anni di contributi (requisiti che peraltro subiranno un continuo adeguamento al rialzo in base alla stima di vita istat nei prossimi anni). Non è possibile anticipare l'accesso alla prestazione di vecchiaia al prezzo di "decurtazioni" o penalizzazioni. Nei prossimi mesi – se vedrà la luce il progetto di Riforma sulle cd. "pensioni flessibili" a firma Giovannini – sarà probabilmente possibile anticipare l'uscita già a 62 anni di età con una penalizzazione. Ma il progetto, secondo quanto è possibile sapere attualmente, richiede comunque la presenza di almeno 35 anni di contributi versati cosa che nel caso di specie sembra mancare.
Data di nascita luglio 1952 maturazione pensione ante fornero 1/1/2013 accesso al fondo alla metà del 2010 ha percepito assegno dal fondo fino al 31/12/2012 mentre dal gennaio 2013 non riceve più nulla.ha presentsato domanda a inps nel novembre 2012 ed ha ricevuto reiezione. come deve fare per avere accesso alla pensione rientra tra gli esodati? e se si come e se ci sara sanatoria? S. da Lecce
Sì, la signora rientra tra i lavoratori salvaguardabili ai sensi dell'articolo 24, comma 14, lettera c) del Dl 201/2011 in quanto è una lavoratrice titolare di prestazione a carico dei fondi di solidarietà di settore alla data del 4 dicembre 2011. Per effetto delle finestre mobili introdotte dall'articolo 12 del Dl 78/2010 la finestra di pensionamento è però slittata al 1° Agosto 2013. La signora avrebbe già dovuto ricevere qualche comunicazione dall'Inps circa il suo status di "salvaguardata".
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Esodati, il prosecutore volontario con 40 anni può scegliere se proseguire i versamenti
Martedì, 02 Luglio 2013A maggio '09 ho cessato la mia attività lavorativa per un accordo aziendale che prevedeva 3 anni di mobilità (scaduta il 6.10.12). I 40 anni di lavoro li ho compiuti in gennaio '13. A Novembre '12 (non rientrando nella lista degli esodati 65.000), ho richiesto i contributi volontari (40 anni di lavoro li ho compiuti a gennaio 2013), perchè mancavano 3 mesi (novembre-dicembre-gennaio). Inps mi ha inviato i bollettini trimestrali per tutto il 2013. ad oggi ho pagato contributi volontari che coprono il periodo fino al 31.03.13. il prox lo dovrò pagare al 30.09.13 (periodo 01.04-30.06.13). Ho fatto la richiesta di salvaguardia dei 10.130. Se per pura fortuna (cosa che finora non ho avuto) mi fosse comunicato che sono salvaguardata cosa ne sarà dei contributi che ho pagato dopo aver compiuto i 40 anni di lavoro? Il fatto è che devo continuare a pagare i contributi volontari finchè non avrò avuto la risposta dall'Inps se sono salvaguardata o no, è così? Grazie. D da Milano
Il punto è stato di recente oggetto di una precisazione inps con il messaggio 10406 del 27 Giugno 2013 di cui si consiglia di prendere visione. In breve, dato che la lettrice ha già perfezionato il requisito per il diritto alla prestazione secondo le vecchie regole (i 40 anni di contribuzione) può cessare di versare contributi senza che ciò pregiudichi l'eventuale inclusione nella salvaguardia. In caso si continui a versare e si riceva comunicazione di salvaguardia la contribuzione "in eccesso" potrà essere utile per incrementare l'importo della prestazione pensionistica, fermo restando che tale contribuzione non potrà essere oggetto di rimborso da parte dell'Inps (cfr: il predetto messaggio). In caso di non appartenenza alla salvaguardia ritengo che la contribuzione potrà essere utilizzata per accedere alla pensione con le nuove regole pensionistiche (servono infatti 41 anni e 5 mesi per le donne per la pensione anticipata nel 2013).
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