Cassa Forense, Ecco le regole per il Cumulo dei contributi
Per mantenere il calcolo retributivo sullo spezzone erogato dalla Cassa il richiedente dovrà aver maturato almeno 33/35 anni di contributi.
La Circolare conferma che il cumulo può essere utilizzato per la liquidazione della pensione di vecchiaia o di una pensione anticipata ancorchè l'interessato abbia maturato il diritto a pensione in una delle gestioni coinvolte nel cumulo purchè non sia, però, già titolare di un trattamento pensionistico diretto in una delle gestioni. L'istituto del cumulo può essere utilizzato anche per la liquidazione di una pensione di inabilità o una pensione indiretta ai superstiti.
Prestazione di Vecchiaia
Per la liquidazione della pensione di vecchiaia l'impianto è quella della fattispecie progressiva, già illustrata su PensioniOggi.it ed alla base della Circolare Inps 140/2017: fermo restando la facoltà di sommare la contribuzione non coincidente tra la Cassa Forense e le gestioni Inps ai fini del raggiungimento del requisito contributivo per la pensione di vecchiaia (20 anni di contributi) la quota Inps sarà liquidata subito, all'età di vecchiaia prevista nell'ordinamento pubblico (66 anni e 7 mesi sino al 2018, 67 anni dal 2019), mentre la quota di pensione di competenza dell'Ente degli avvocati potrà esser erogata solamente «a decorrere dal compimento dell'età prevista dall'art. 2, comma 1 del Regolamento delle prestazioni: 68 anni fino al 31/12/2018, 69 anni dall'1/1/2019 al 31/12/2020 e 70 anni dal 1/1/2021», a patto vi siano, comunque, «i requisiti minimi di contribuzione» (cioè 20 anni complessivi) della cosiddetta legge Fornero (art. 24, commi 6 e 7 della legge 214/2011).
Trattamento anticipato
Quanto, poi, al trattamento pensionistico anticipato la prestazione verrà liquidata immediatamente dalla Cassa a condizione che l'iscritto possa vantare un minimo di 42 anni e 10 mesi di contributi (41 anni e 10 mesi le donne) dal 2019 i predetti requisiti saranno innalzati dei 5 mesi) non coincidenti tra le diverse gestioni coinvolte nel cumulo.
La decorrenza della quota di pensione di competenza di Cassa Forense non potrà, in ogni caso, essere anteriore al 1/2/2017. Per il conseguimento della pensione di vecchiaia, nelle more del perfezionamento dei più elevati requisiti anagrafici richiesti dalla Cassa Forense, il richiedente il cumulo dovrà mantenere l'iscrizione all'Albo e continuare a contribuire con le aliquote ordinarie, come iscritto Cassa, indipendentemente dalla eventuale liquidazione della quota di acconto da parte dell'INPS. Nel caso di pensione anticipata non è richiesta, invece, la cancellazione dagli Albi professionali Forensi.
Il calcolo del trattamento a carico della Cassa Forense
Come noto nel caso di cumulo la pensione è determinata pro quota secondo le rispettive regole di calcolo e retribuzioni di riferimento per ciascuna gestione in cui l'assicurato ha contribuito. Per quanto riguarda il calcolo della quota di competenza della Cassa Forense, l'Ente privato ha precisato che sarà applicato il criterio retributivo per chi ha già maturato almeno 33 anni di versamenti contributivi (che salgono a 34 anni nel 2019 e, poi, a 35 dal 2021) considerando l'anzianità complessivamente in possesso dall'assicurato mediante il cumulo. Con un'anzianità contributiva inferiore ai predetti valori, invece, la quota erogata dalla Cassa sarà calcolata con il regime contributivo. Si tratta di una regola particolarmente importante per gli assicurati perchè riconosce valore alla contribuzione cumulata nelle altre gestioni per determinare il sistema di calcolo del pro quota Cassa Forense, facoltà spesso esclusa dagli altri enti privatizzati di cui al Dlgs 509/1994.
Per il calcolo della quota Inps valgono, invece, le regole illustrate nella Circolare 140/2017 che non consentono l'utilizzo della contribuzione presente in Cassa Forense sino al 31.12.1995 per maturare i 18 anni di contributi necessari, nel regime pubblico, ad ottenere il calcolo retributivo sino al 2011. Una decisione di dubbia legittimità perchè in contrasto con la legge 228/2012.
Documenti: Circolare Cassa Forense 2/2017