Avvocati, La pensione indiretta spetta anche se manca la continuità di iscrizione alla Cassa
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di una vedova di un avvocato che si era vista negare la pensione indiretta perchè il marito non era stato iscritto alla Cassa per dieci anni consecutivi.
Come noto l'articolo 7 della legge 576/80 pone due requisiti per la pensione indiretta: almeno dieci anni di effettiva iscrizione e contribuzione (co. 3 del richiamato articolo 7) e iscrizione all'ente previdenziale con carattere di continuità prima dei quarant'anni di età (co. 4). La pensione indiretta è erogata ai superstiti del professionista deceduto in costanza di attività: costituisce tipica espressione del sistema solidaristico perché come i trattamenti di invalidità spetta a beneficiari che, se non fosse intervenuto il decesso o l'intervento invalidante, nulla potrebbero vantare a titolo di pensione per non essere stato maturato, come nella diversa ipotesi della reversibilità, il periodo di contribuzione previsto. La Cassa, tuttavia, aveva apposto una ulteriore condizione tramite una lettura combinata dei commi 3 e 4 del più volte citato articolo 7: i dieci anni di effettiva iscrizione e contribuzione dovevano essere continuativi.
La decisione
Secondo la Cassazione tale interpretazione non può essere accolta. Il requisito minimo di iscrizione e contribuzione in dieci anni è fissato dal comma terzo dell'articolo 7 della legge 576/80: il decorso del tempo, dunque, deve essere connotato dall'effettività dell'iscrizione alla cassa e dall'assolvimento dell'obbligo contributivo. E il raggiungimento della soglia fissata per l'apporto dell'iscritto fa scattare la prestazione a carico della Cassa e, dunque, della collettività dei contribuenti. L'iscrizione continuativa all'ente previdenziale per dieci anni ininterrotti, tuttavia, non costituisce un requisito indicato dalla legge.
Il riferimento alla continuità è, infatti, contenuto soltanto nel quarto comma, dove si parla del requisito anagrafico: «La pensione indiretta - recita la disposizione - spetta solo ai superstiti di chi sia stato iscritto alla Cassa con carattere di continuità a partire da data anteriore al compimento del quarantesimo anno di età». Sicché l'estrapolare dal dettato normativo il solo requisito della continuità esula dalla volontà del legislatore, che ha esteso l'intervento solidaristico ai superstiti degli iscritti alle predette condizioni ritenendo indifferente, per non avervi espressamente rinviato, l'ininterrotta iscrizione nel periodo decennale.