Brexit, Salva la pensione in totalizzazione
I chiarimenti in un documento dell'INPS. La fuoriuscita del Regno Unito dall'UE non pregiudica il diritto a totalizzare i contributi accreditati oltremanica.
Due accordi
La Brexit si è realizzata tramite due accordi: a) l'Accordo di recesso (WA acronimo per Withdrawal Agreement) applicabile a favore dei cittadini italiani e loro familiari e superstiti, residenti nel Regno Unito entro il 31 dicembre 2020; b) l'Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione (TCA acronimo per Trade and Cooperation Agreement) ed il Protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale (PSSC) applicabile ai cittadini italiani, familiari e superstiti, che si trasferiscono in Regno Unito a partire dal 1° gennaio 2021. Sono inclusi anche i cittadini di paesi terzi
come, ad esempio, gli apolidi e i rifugiati, nonché i loro familiari e superstiti. Il TCA deve essere ancora ratificato ma sia l'UE che il Regno Unito hanno stabilito di applicarlo in via provvisoria sino al 30 aprile 2021.
Contributi Salvaguardati
I due accordi, tra l'altro, regolano l'utilizzabilità ai fini pensionistici dei periodi assicurativi accreditati nel Regno Unito successivi al 31 dicembre 2020. A questo riguardo sia il WA che il TCA richiamano in toto la normativa comunitaria (Reg n. 883/2004; Circ. Inps 88/2010) in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi per l’accertamento del diritto e il calcolo delle prestazioni pensionistiche italiane. Pertanto sia se era residente in Regno Unito prima del 31 dicembre 2020 sia che ci si trasferisca dopo questa data resta possibile utilizzare i contributi versati in Regno Unito (sia anteriori che posteriori al 31.12.2020) per raggranellare il requisito contributivo necessario per la pensione di vecchiaia (20 anni) o per la pensione anticipata (42 anni e 10 mesi gli uomini, 41 anni e 10 mesi le donne) nonché per le altre prestazioni pensionistiche (quota 100, opzione donna, ape sociale eccetera). E' possibile, peraltro, anche utilizzare la contribuzione versata in Regno Unito per perfezionare il requisito contributivo necessario per accedere ad alcuni benefici previsti dalla normativa italiana, come, ad esempio, il requisito utile alla prosecuzione volontaria, nonché quello dei cinque anni da lavoro dipendente richiesto per il riconoscimento dei periodi di maternità al di fuori del rapporto di lavoro.
Integrazione al Minimo
Una differenza riguarda, invece, l'erogazione delle prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo, cioè le maggiorazioni sociali e l'integrazione al trattamento minimo. Ai soggetti rientranti nell'ambito di applicazione del WA, cioè i residenti in Regno Unito entro il 31 dicembre 2020, resta negata l'integrazione al minimo e la maggiorazione sociale della prestazione pensionistica italiana (in quanto il WA richiama la normativa comunitaria in materia che non prevede più tali trattamenti); chi si trasferisce in Regno Unito dal 1° gennaio 2021 potrà, invece, ottenere i suddetti trattamenti (in presenza ovviamente dei requisiti previsti dalla normativa italiana) perchè il Protocollo (PSSC) non si applica alle prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo.
Documenti: Circolare Inps n. 53/2021