Cassa Geometri, La pensione totalizzata non fa scattare le riduzioni
La Corte di Cassazione ha dato ragione ad un pensionato che si era visto ridurre la quota della pensione maturata nella Cassa Geometri dopo aver esercitato la totalizzazione nazionale.
La questione riguardava un geometra con 65 anni e 31 anni di anzianità presso la CIPAG che nel 2008 aveva aderito alla totalizzazione nazionale di cui al Dlgs 42/2006 sommando i nove anni di lavoro dipendente versati presso l'Inps. Il pensionato aveva così raggiunto i 40 anni di contributi necessari all'epoca per la totalizzazione di anzianita' ma si lamentava del fatto che la CIPAG, nel determinare il pro quota, aveva applicato le riduzioni di cui all'articolo all'articolo 3 del regolamento delle attività istituzionali all'epoca vigente per non aver raggiunto nella Cassa l'anzianità contributiva minima di 40 anni prevista nel citato regolamento. Il suddetto regolamento prevedeva, infatti, una riduzione sino al 15% della quota di pensione in caso l'assicurato non avesse raggiunto 40 anni di contribuzione.
La decurtazione aveva così prodotto un abbattimento piuttosto consistente dell'assegno che, invece, secondo il professionista non avrebbe dovuto esservi avendo questi raggiunto i 40 anni di contribuzione totalizzando la contribuzione presente nell'Inps. Il geometra aveva, peraltro, mantenuto inalterato il calcolo della pensione CIPAG (sulla quale poi erano stati applicati i coefficienti di abbattimento) avendo già maturato, al momento della totalizzazione, un diritto autonomo a pensione sulla base della sola contribuzione versata nella Cipag grazie alle disposizioni transitorie di cui all'articolo 34 del regolamento delle attività istituzionali (sino al 31.12.2014 la Cassa Geometri ha, infatti, erogato il trattamento di vecchiaia a 65 anni con una anzianità contributiva di almeno trent'anni. Il calcolo in questo caso è misto e cioè retributivo per le annualità fino al 2006 e contributivo per le annualità successive al 2007).
La decisione
La corte di Cassazione ha dato ragione al pensionato confermando la tesi della Corte d'Appello. I giudici osservano che in presenza di totalizzazione il riferimento ai 40 anni di contributi al di sotto del quale scatterebbero le riduzioni CIPAG deve essere valutato tenendo in considerazione la contribuzione complessivamente maturata dal lavoratore comprendendo, dunque, anche la contribuzione versata presso l'Inps e non solo quella versata presso la Cipag. Secondo i giudici, infatti, l'effetto della totalizzazione è quello di consentire la sommatoria dei diversi periodi assicurativi non coincidenti "al fine del conseguimento di un'unica pensione", salvo poi calcolarsi secondo un sistema proporzionale (prò rata) le quote che ciascuna gestione deve pagare.
"Poiché il diritto a pensione, per effetto della totalizzazione, è indiscusso, costituirebbe una evidente forzatura, - rilevano i giudici - che il trattamento da applicare, per il caso in cui l'anzianità presso la Cassa fosse inferiore ai trentacinque anni, venisse ricavato dall 'art. 3.1 lett. b) del Regolamento, applicando il coefficiente di abbattimento previsto per la (superiore) anzianità di trentacinque anni". La pensione a carico della CIPAG è quindi dovuta senza l'applicazione degli abbattimenti, come lo sono le pensioni che maturano, nel sistema della Cassa, per il conseguimento dei quarantanni di anzianità contributiva.