Co.co.co, l'assegno spetta anche se non sono stati versati i contributi
ll lavoratore a progetto ha diritto alla pensione anche se il committente non ha versato i contributi all'Inps. Lo stabilisce una sentenza del Tribunale di Bergamo che ha esteso a co.co.pro. e co.co.co. il principio di automaticità delle prestazioni.
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Secondo quanto stabilito dal Tribunale di Bergamo (sentenza n. 941/2013) anche i co.co.pro e co.co.co hanno diritto al «principio di automaticità» delle prestazioni, finora riservato ai soli lavoratori dipendenti.
La vicenda vede una lavoratrice co.co.co. contro l'Inps con la prima che chiede il riconoscimento dei contributi non pagati dal committente (una scuola) per nove anni. Alla lavoratrice, occupata dal 1996 al 2012, quando nel 2011 ha chiesto la pensione, l'Inps l'ha negata per difetto di contribuzione.
Il Tribunale ha stabilito che il "principio di automatismo" delle prestazioni, finora riconosciuto soltanto ai lavoratori dipendenti (art. 2116 del codice civile), salvo esplicita disposizione di deroga, si applica sempre e comunque ad eccezione dei soli lavoratori autonomi, commercianti e liberi professionisti, poiché grava su di loro l'onere del pagamento dei contributi previdenziali.
Peraltro, dice la sentenza, "il collaboratore non ha alcun modo per costringere il committente a versare i contributi, come non lo ha il dipendente; perciò, non riconoscere il principio di automaticità potrebbe violare l'art. 3 della Costituzione (principio di uguaglianza)".