Come andare in pensione prima con il contratto di espansione
Il Ministero del Lavoro ha pubblicato la circolare attuativa del contratto di espansione. Primo via libera allo scivolo di cinque anni pagato dall'azienda.
La struttura
La Circolare Ministeriale precisa che il contratto è rivolto alle imprese che abbiano un organico superiore alle 1000 unità lavorative e che abbiano, altresì, avviato un processo di reindustrializzazione e riorganizzazione di natura complessa tale che si determini in tutto o in parte una modifica dei processi aziendali, un progresso e uno sviluppo tecnologico dell'attività svolta. Il contratto di espansione può essere stipulato, attesa la sua natura sperimentale, solo negli anni 2019 e 2020.
Due le caratteristiche indispensabili: la programmazione dell'assunzione di nuove professionalità (da inserire in azienda con contratto a tempo indeterminato) e un progetto formativo e di riqualificazione del personale già dipendente, al fine di modificare e aggiornare le competenze professionali possedute dal personale anche mediante un più razionale impiego delle risorse disponibili. Tale processo di formazione e riqualificazione potrà essere svolto attraverso la programmazione di riduzioni orarie o sospensione del personale dipendente, integrate dal trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per un periodo massimo di 18 mesi, anche non continuativi.
L'uscita anticipata
Previa acquisizione del consenso da parte degli interessati il piano può anche prevedere la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro per i lavoratori a cui manchino non più di 5 anni dal raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia o della pensione anticipata con pagamento da parte dell'azienda di un'indennità economica sino all'effettivo pensionamento. Si tratta di un punto saliente del contratto di espansione, fornisce un'alternativa meno costosa per l'azienda rispetto all'attuale isopensione.
Lo scivolo può quindi essere utilizzato dai lavoratori con età anagrafica non inferiore a 62 anni e 6 mesi unitamente a 20 anni di contributi entro il 31 dicembre 2020 (dato che nel 2025 l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia sarà pari a 67 anni e 6 mesi) o con 37 anni e 10 mesi di contributi a prescindere dall'età anagrafica (36 anni e 10 mesi le donne) entro il 30 settembre 2020 (dato il recente blocco della speranza di vita dei requisiti per il pensionamento anticipato sino al 2026 e la circostanza del fatto che la durata dello scivolo deve scontare i 3 mesi di finestra mobile introdotta dal DL 4/2019). Lo scivolo, è bene ricordarlo, non può orientarsi all'accesso di altre forme di pensionamento, come ad esempio quota 100 o opzione donna; mentre resta da chiarire se per il pensionamento di vecchiaia o anticipato si può far ricorso al cumulo dei periodi assicurativi. Se lo scivolo è concesso per la pensione anticipata il datore di lavoro dovrà versare i contributi figurativi necessari alla maturazione del diritto alla pensione anticipata con esclusione di quelli riconosciuti dallo Stato per la fruizione della Naspi. In sostanza su cinque anni di scivolo il datore dovrà versare i contributi figurativi di tre anni considerando che due anni sarebbero stati coperti dalla naspi. Il datore, inoltre, dovrà versare un'indennità economica pari alla pensione maturata al momento della fine del rapporto sino al raggiungimento dei requisiti per la pensione scorporando da essa l'importo della naspi che sarebbe stata corrisposta al lavoratore.
Da segnalare al riguardo una protezione importante contro il ripetersi del fenomeno "esodati": ai lavoratori che aderiscono a tale "scivolo" le eventuali e successive norme e riforme pensionistiche non potranno in alcun caso modificare i requisiti per conseguire il diritto all'accesso alla quiescenza certificato al momento dell'adesione alla procedura di prepensionamento.
La riduzione oraria
I lavoratori che, in carenza dei requisiti richiesti, non possono aderire allo scivolo pensionistico e che non abbiano le qualifiche professionali o le competenze tecniche necessarie all'implementazione delle modifiche dei processi aziendali, al progresso e allo sviluppo tecnologico dell'attività produttiva svolta dall'impresa possono - secondo la programmazione aziendale - essere coinvolti nel contratto di espansione nella parte che prevede piani di formazione e riqualificazione. A questi lavoratori si applicherà una riduzione o una sospensione dell'orario di lavoro giornaliero con trattamento di integrazione salariale straordinaria.
Al termine del processo di formazione e riqualificazione l'azienda dovrà garantire il recupero occupazionale dei lavoratori coinvolti dalle riduzioni orarie e dalla formazione devono essere nella misura minima del 70%. Per il personale che non raggiunga le competenze tecniche conformi al rinnovamento aziendale o la nuova qualifica professionale richiesta nel programma di rinnovamento aziendale l'impresa deve prevedere la eventuale gestione non traumatica, anche attraverso procedure di mobilità non oppositiva.
Procedura
Fatte queste premesse il documento precisa che l'attivazione del contratto deve essere preceduta da una procedura di consultazione sindacale, finalizzata alla stipula del contratto di espansione tra azienda e parti sociali presso la sede governativa alla presenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - presso la Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali. Costituiscono oggetto dell'accordo governativo anche il contratto di espansione corredato dal progetto di formazione. In sede di accordo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali verifica che sia stato presentato il progetto di formazione e di riqualificazione corredato dalla richiesta certificazione da parte di un ente terzo, la pianificazione delle riduzioni o sospensioni dall'orario di lavoro, la programmazione e il numero delle nuove assunzioni. Ai fini dell'avvio della procedura finalizzata all'accordo - e prima della conclusione dello stesso -l'impresa è tenuta a quantificare l'onere finanziario per la Naspi e dell'integrazione salariale ai fini della verifica da parte del Ministero della sussistenza della copertura finanziaria dell'intervento. In presenza di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto ai limiti di spesa per la misura, l'accordo non potrà essere sottoscritto.
Nella medesima sede le imprese potranno raggiungere anche un accordo di mobilità non oppositiva che, corredato dall'esplicito consenso da parte dei lavoratori, consentirà di individuare i lavoratori destinatari dello scivolo sino ad un massimo di cinque anni. La Circolare spiega che, in tal caso, gli accordi stipulati e l'elenco dei lavoratori che accettano l'indennità, ai fini della loro efficacia, devono essere depositati secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 25 marzo 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2016, quindi devono essere trasmessi, al fine del monitoraggio della relativa spesa, all'INPS e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della RGS.
Infine per quei lavoratori in riduzione oraria o in sospensione d'attività che devono accedere all'erogazione del trattamento di CIGS l'azienda dovrà presentare istanza con modalità telematica tramite il canale di "CIGSonline" al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali e formazione, Div. IV e agli Ispettorati territoriali del lavoro competenti. Nelle more della predisposizione dei nuovi modelli per l'istanza, le imprese interessate potranno utilizzare i modelli già in corso per la causale di riorganizzazione, avendo cura di indicare la precisazione "contratto di espansione".
Documenti: Circolare Ministero del Lavoro 16/2019