Pensioni, Come si calcolano i benefici per gli ex combattenti ed orfani di guerra
Un breve vademecum per l'individuazione della base retributiva utile ai fini dell'applicazione del beneficio dei tre scatti retributivi riconosciuti dalla legge n. 336/70.
Come noto l'articolo 2 della legge n. 336/1970 riconosce ai dipendenti pubblici, all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa, ai fini della liquidazione della pensione e della indennità di buonuscita e di previdenza, tre aumenti periodici del 2,5% di stipendio. Cioè un aumento del 7,5% della base retributiva.
Il beneficio interessa gli ex combattenti, partigiani, mutilati ed invalidi di guerra, vittime civili di guerra, orfani, vedove di guerra o per causa di guerra, profughi per l’applicazione del trattato di pace e categorie equiparate e consente di accrescere sia la misura della pensione sia della buonuscita grazie ad un aumento virtuale della base di calcolo.
Vediamo dunque di chiarire come opera questo meccanismo.
Pensione
Per quanto riguarda la determinazione della misura del trattamento di quiescenza la base di calcolo è costituita dallo stipendio comprensivo dell'indennità di vacanza contrattuale, dalla retribuzione individuale di anzianità ove spettante e dall'assegno ad personam, con l'esclusione dell'indennità integrativa speciale e delle altre voci pensionabili (es. indennità di amministrazione, indennità di posizione eccetera) in godimento dall'interessato al momento della cessazione dal servizio. Per i soli iscritti alla Cassa Stato l'incremento stipendiale così determinato è soggetto alla quota di maggiorazione prevista del 18 per cento ai sensi della legge n. 177/76. Resta salva la facoltà per i Ccnl di inserire anche ulteriori voci stipendiali.
Si prenda, ad esempio, una docente della scuola che alla cessazione dal servizio (a 62 anni e mezzo) percepisce un tabellare annuo di 27.600€ comprensivo di 6.000€ di IIS e una Indennità di vacanza contrattuale (IVC) di 288€. La base retributiva del beneficio sarà pari a 1.937€ {[(27.600€ - 6.000€ + 288€)*7,5%]*1,18}.
Una volta calcolata la base retributiva bisogna tradurre il beneficio in pensione. Per farlo è sufficiente moltiplicare il valore ottenuto per l'aliquota di rendimento delle quote retributive della pensione maturate alla data di cessazione; se la pensione ha anche una quota contributiva il beneficio va moltiplicato per l'aliquota di computo (33%) e per il coefficiente di trasformazione legato alla data di uscita (nel caso di specie ipotizziamo 4,861).
Proseguendo l'esempio precedente se la nostra assicurata avesse 14 anni e 8 mesi di anzianità al 31.12.1995 a cui corrisponde una quota di rendimento del 34,22% il beneficio sulle quote retributive sarà di 662€ annui (1.937€ * 34,22%). Il vantaggio sulla parte contributiva della pensione sarà appena di 31 euro annui [(1.937*0,33)*4,861/100] per un aumento complessivo della pensione di 693€ annui (662€ + 31€). Come si intuisce le modalità di calcolo sono più favorevoli per le quote di pensione da calcolarsi con il criterio retributivo.
Buonuscita
Si rammenta, invece, che ai fini dell'indennità di buonuscita la base di calcolo è pari allo stipendio tabellare (quindi stipendio, vacanza contrattuale, IIS) e alla Retribuzione individuale di anzianità. Pertanto, sempre nell'esempio precedente, la base utile per il calcolo dell'IBU sarà pari a 2.091€ [(27.600€ + 288€)*7,5%]. Si tratta di un importo virtuale che si aggiunge allo stipendio utile ai fini del TFS alla cessazione determinando, pertanto, un incremento del TFS conseguibile in relazione agli anni utili di servizio.