Congedo di Maternità, Chiarimenti in ordine all'accredito ai fini pensionistici
Non è possibile chiedere l'accredito figurativo nella gestione pubblica ove al momento dell'evento maternità fosse in corso un rapporto di lavoro dipendente nel settore privato.
Com’è noto, la disposizione da ultimo richiamata prevede in favore dei soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria che i periodi corrispondenti ai congedi di maternità e paternità, di cui agli artt. 16 e 17 dello stesso decreto legislativo, per eventi verificatesi al di fuori del rapporto di lavoro, sono considerati utili ai fini pensionistici, a condizione che il soggetto possa far valere all’atto della domanda di accredito almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro.
La norma, in sostanza, consente alla lavoratrice di non perdere la contribuzione figurativa, utile sia ai fini del diritto che della misura della pensione, per i periodi corrispondenti all'astensione obbligatoria a causa della mancanza di un rapporto di lavoro al momento dell'evento maternità. Tale accredito è riconosciuto a condizione che il periodo non sia già coperto da altra tipologia di contribuzione anche considerando eventuali altri fondi pensionistici presso i quali la lavoratrice sia stata iscritta. Ad esempio non può essere riconosciuto ove la lavoratrice abbia percepito per il periodo in questione l'indennità di disoccupazione (es. naspi o mobilità) perchè in tal caso avrebbe luogo una doppia copertura contributiva per il medesimo periodo temporale.
Ebbene l'Inps precisa che l’istanza di accredito figurativo, ai sensi del citato art. 25, presuppone sempre una preventiva consultazione delle banche dati per accertare che il periodo corrispondente all’astensione obbligatoria per maternità non sia già coperto da altra contribuzione.
Le lavoratrici con doppia iscrizione
L'impostazione pocanzi esposta ha risvolti anche con riferimento alle lavoratrici del pubblico impiego che siano risultate iscritte in passato al Fondo Pensione dei Lavoratori Dipendenti. Infatti l’accredito della contribuzione figurativa ai sensi dell'articolo 25 del Dlgs 151/2001 nella gestione pubblica, potrà avvenire solo se sia accertata l'inesistenza di un rapporto di lavoro dipendente nel settore privato per il periodo che deve formare oggetto di accredito figurativo. Se a seguito della verifica sia accertata l’inesistenza di un rapporto di lavoro, l'Inps potrà procedere al riconoscimento dell’evento maternità nella gestione pubblica mediante accredito figurativo ex art. 25 D.lgs. n. 151/2001, per i soli periodi non coincidenti con quelli coperti da altra contribuzione (figurativa o effettiva) presso altri fondi.
Viceversa, nei casi in cui il periodo corrispondente all’astensione obbligatoria per maternità sia coperto anche parzialmente da contribuzione e si accerti che l’evento maternità si colloca all’interno di un rapporto di lavoro, non si potrà procedere al riconoscimento nella gestione pubblica, anche se non vi è copertura figurativa nel fondo privato. In tal caso, infatti, l’accredito va richiesto nel fondo in cui la dipendente era a suo tempo iscritta in costanza di rapporto di lavoro.