Croce rossa, Niente Indennità per il richiamo alle armi
I chiarimenti in una nota dell'INPS. La natura particolare del Corpo non consente l'applicazione degli istituti giuridici previsti per le Forze Armate e le Forze di Polizia.
Il Dlgs n. 178/2012 ha riorganizzato l'Associazione italiana della Croce Rossa (CRI) disponendo il trasferimento delle funzioni da questa esercitate all’Associazione della Croce Rossa italiana con la contestuale trasformazione dell'Ente da ente di diritto pubblico a persona giuridica di diritto privato (privatizzazione del rapporto di impiego). La Riforma del 2012 è avvenuta nel rispetto delle peculiarità dell'Ente già condivise dalla Corte Costituzionale nell'ordinanza n. 273/1999, in particolare: 1) la gratuità e la volontarietà del servizio prestato presso l'Associazione; 2) l'attività esclusivamente ausiliaria dell'Ente, consistente nel soccorso volontario, rispetto a quella delle Forze Armate.
Tali caratteristiche, peraltro, sono state recentemente confermate dalla stessa Corte Costituzionale nella sentenza n. 79 del 5 marzo 2019 dove è stato evidenziato come la Croce Rossa, quale Associazione privata, "opera come movimento volontario di soccorso, alla stregua di una Onlus ed è destinataria di una peculiare disciplina per quanto riguarda il Corpo militare ausiliario delle Forze Armate, che distingue, da un lato, il Corpo militare volontario e, dall’altro, il preesistente Corpo delle Infermiere volontarie della Croce Rossa, caratterizzati entrambi dalla presenza di personale esclusivamente volontario, sottratto ai codici penali e alle disposizioni in materia militare, fatta eccezione per la categoria del congedo".
La natura particolare dell’Associazione della Croce Rossa italiana comporta che essa sia esclusa dal novero delle Forze Armate e, pertanto, per i lavoratori dipendenti, richiamati alle armi presso la suddetta Associazione, non è applicabile la disciplina di cui alla legge 653/1940 che prevede, tra l'altro, l'erogazione di una somma economica commisurata all'ultima retribuzione (ove il trattamento economico per la qualifica risulti inferiore allo stipendio in godimento). Resta comunque salva l'applicazione dell'articolo 1758 del C.O.M. in relazione al trattamento economico per le cd. infermiere volontarie.
Documenti: Circolare Inps 13/2021