Previdenza, Ecco i coefficienti di trasformazione per il biennio 2019-2020
In Gazzetta il decreto del Ministero del Lavoro che rivede i coefficienti di trasformazione dei montanti contributivi per i lavoratori che usciranno dal 1° gennaio 2019.
La revisione dei coefficienti, legati all’età alla quale si va in pensione (sono più bassi se si esce dal lavoro prima e più alti se si esce dopo), è stata prevista a fronte dell’allungamento della vita media dalla Riforma Sacconi del 2010 e dalla Legge Fornero del 2011. E coincide con lo scatto di cinque mesi della speranza di vita che, come noto, è in calendario proprio dal 1° gennaio 2019. Ipotizzando che si riceve l’assegno per più tempo, a parità di età di uscita dal lavoro, l’importo, legato ai contributi versati nella propria vita lavorativa, sarà più basso. Si tratta del quarto scatto al ribasso da quando è stato introdotto il sistema contributivo con la Riforma Dini del 1995 (la prima revisione è avvenuta nel 2010, poi nel 2013, nel 2016) ed avrà effetto per quei lavoratori la cui decorrenza della pensione è compresa tra il 1° gennaio 2019 ed il 31 dicembre 2020 (chi otterrà la liquidazione della pensione entro il 31 dicembre 2018 non sarà oggetto dei nuovi coefficienti). I nuovi coefficienti fanno registrare una riduzione della pensione tra l'1% ed il 2% rispetto ai valori registrati nel triennio 2016-2018 in corrispondenza della medesima età con riduzioni più sensibili all'aumento dell'età anagrafica.
La novità influisce sulla quota contributiva della pensione (la cd. quota C) e quindi colpisce in modo particolare i giovani, che hanno una maggiore fetta dell'assegno determinata proprio con il sistema contributivo: si ricorda infatti i lavoratori che avevano almeno 18 anni di contributi entro il 1995, la quota contributiva decorre solo sulle anzianità contributive accreditate dal 1° gennaio 2012 per effetto della riforma Monti-Fornero; mentre per tutti gli altri la quota contributiva decorre dal 1996 in poi. Per i primi dunque l'effetto risulta meno sensibile perchè la parte dell'assegno sino al 2011 è agganciata al sistema retributivo. Coinvolti nella riduzione anche le categorie dispensate dal prossimo adeguamento alla speranza di vita Istat (cioè gli addetti alle mansioni gravose con almeno 30 anni di anzianità contributiva non titolari dell'ape sociale e i lavoratori usuranti): la legge 205/2017 nel disporre l'esenzione dal prossimo scatto della speranza di vita non ha previsto alcun blocco nella riduzione dei coefficienti.
Il decreto contiene una novità. Se sino al 2018 i coefficienti sono stati individuati sino all'età di 70 anni secondo quanto stabilito dalla Legge Fornero, dal 1° gennaio 2019 il documento fissa un coefficiente di trasformazione anche all'età di 71 anni per tener conto dei tre aumenti della speranza di vita intervenuti nel 2013, nel 2016 e nel 2019 che hanno, per l'appunto, determinato l'innalzamento di un anno del requisito anagrafico dei 70 anni.
Documenti: Decreto del Ministero del Lavoro 15 Maggio 2018