Enpaia, Pronto il cumulo dei contributi per i periti agrari e gli agrotecnici
L'Istituto che gestisce la previdenza dei periti agrari e agrotecnici ha diffuso le prime istruzioni per procedere al cumulo dei periodi assicurativi. La quota a carico della fondazione sarà liquidata con le regole contributive.
La Fondazione informa che l'istituto è applicabile anche agli assicurati presso la gestione Agrotecnici e Periti Agrari nate con il Dlgs 103/1996 e attualmente gestite dalla Fondazione Enpaia. Dal 2017 è consentito, senza oneri a carico del richiedente, cumulare i periodi assicurativi non coincidenti accreditati presso differenti gestione al fine di ottenere una unica pensione da liquidarsi secondo quanto stabilito dai regolamenti di calcolo previste da ciascun ente di previdenza coinvolto.
La pensione è pertanto ottenuta come somma delle quote maturate nelle singole Casse di Previdenza. Ciascuna Gestione determinerà la prestazione pro quota della pensione, in base al sistema di calcolo previsto dal proprio ordinamento. Per la determinazione del pro quota ogni gestione deve prendere in considerazione tutti i periodi assicurativi accreditati nel proprio ente, indipendentemente da eventuali periodi coincidenti con altre casse di previdenza. Il Cumulo trova applicazione per le seguenti tipologie di pensioni: a) vecchiaia; b) anzianità; c) inabilità; d) superstiti. In base alla convenzione stipulata con l’INPS dalle Casse di previdenza, il pagamento della prestazione è effettuato dall’INPS in nome e per conto di tutte le gestioni coinvolte nella procedura. Resta ferma la facoltà per gli assicurati di chiedere la totalizzazione nazionale o la ricongiunzione onerosa ai sensi della legge 45/90.
Per quanto riguarda la quota da liquidare in regime di cumulo l'Enpaia informa che essa sarà determinata con il sistema di calcolo vigente nella gestione, cioè contributivo, essendo le due gestioni Agrotecnici e Periti Agrari nate con il Dlgs 103/1996. La metodologia di conteggio, sia in caso di cumulo sia di totalizzazione, è quindi identica.
Il documento della Fondazione non lo dice ma al pari di quanto previsto per le altre casse istituite con il Dlgs 103/96 l'assegno in cumulo potrà essere liquidato ad un'età superiore a quella prevista dalla Cassa. Infatti se di regola il trattamento di vecchiaia a carico dell'Enpaia può essere conseguito a 65 anni con 5 anni di contribuzione con il cumulo il pensionato dovrà attendere la più elevata età di vecchiaia stabilita dalla legge Fornero; cioè 66 anni e 7 mesi (67 dal 2019) unitamente a 20 anni di contributi complessivamente maturati tra le gestioni coinvolte nel cumulo.
Il cumulo tra Enpaia ed Inps risulta quindi conveniente soprattutto nel caso in cui l'assicurato non riesca a centrare un diritto autonomo nelle due gestioni coinvolte nel cumulo rischiando di perdere la contribuzione ivi versata. Nessun problema per la pensione anticipata in cumulo dato che l'assicurato dovrà aver raggiunto il requisito di 42 anni e 10 mesi di contributi (41 anni e 10 mesi le donne).