Esodati, l'Inps chiarisce le regole della salvaguardia di cui alla legge 111
L'ultimo lavoratore in posizione utile per essere incluso nella graduatoria dei 5 mila lavoratori salvaguardati dal posticipo delle decorrenze disposte dalla salvaguardia della legge 111/2011 ha risolto il rapporto di lavoro il 30 Novembre 2009.
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L'INPS con il messaggio 3591 del 26 marzo 2014 ha aggiornato la normativa applicabile ai lavoratori salvaguardati ai sensi dell'articolo 24 commi 14 e 15 della legge 214 2011 e successive modifiche.
Il messaggio, nell'individuare le modalità di ricalcolo degli assegni di solidarietà di settore, precisa alcuni aspetti sino ad oggi non chiari relativi alle normativa di salvaguardia.
In particolare il messaggio precisa con riferimento ai lavoratori che perfezionano il diritto a pensione in presenza del requisito di anzianità contributiva non inferiore a quarant'anni indipendentemente dall'età anagrafica gli effetti dell'articolo 18, comma 22, della legge 111 2011.
L'articolo citato aveva stabilito il posticipo delle decorrenze di un mese qualora il requisito contributivo fosse stato perfezionato nel 2012; di due mesi si perfezionato nel 2013 e di 3 mesi se perfezionato dal 2014 in poi. Il comma 22 quater del citato articolo 18 aveva tuttavia salvaguardato da detto posticipo 5mila soggetti. In pratica il posticipo delle decorrenze non avrebbe trovato applicazione per 5 mila lavoratori.
Ebbene con riferimento a tali soggetti l'Inps ha per la prima volta ufficialmente indicato che dal monitoraggio effettuato è risultato che l'ultima data di cessazione del rapporto di lavoro utile per poter accedere al beneficio è quella del 30 novembre 2009. Pertanto i lavoratori quarantisti che sono cessati dal servizio in data successiva al 30 novembre 2009 sconteranno l'ulteriore posticipo della decorrenza come disposto dal comma 22 ter dell'articolo 18. Coloro invece che sono cessati entro il 30 novembre 2009 non subiranno l'applicazione delle cosidette "finestrine".
Di particolare importanza il messaggio inps 3195/2014 pare ammettere gli interessati allo slittamento della decorrenza di cui alla legge 111/2011 alla fruizione del beneficio individuato dell'articolo 12 comma 5 bis della legge 122 2010 il quale, lo si ricorda, prevede il prolungamento del sostegno al reddito per il periodo dello spostamento della decorrenza con oneri a carico del Fondo sociale per l'occupazione la formazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Si tratta questa di una precisazione importante in quanto sino ad oggi le sedi inps non avevano chiarito se il prolungamento dell'assegno al reddito avesse potuto coprire anche l'ulteriore slittamento prodotto dalla legge 111/2011 (oltre a quello determinato dalla legge 122/2010).