Esodati, la CGIL denuncia il rigetto di numerose istanze da parte delle DTL
All'indomani della nota del Ministero del Lavoro che ha ristretto l'ambito di operatività della quarta salvaguardia, molti lavoratori si stanno vedendo rigettare l'istanza di accesso alle Direzioni Territoriali del Lavoro.
{div class:article-banner-left}{/div}
Nello scorso mese di marzo molti lavoratori esodati che avevano presentato istanza per fare parte del contingente dei 6.500 cessati per risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro di cui Dl 102/2013 (si tratta cioè di coloro che si sono dimessi o sono stati licenziati) si sono visti rigettare dalle DTL l'istanza per l'ammissione al beneficio.
Colpa in gran parte di una nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Prot. 14954 del 5 Marzo 2014) che escluso dal beneficio i percettori "che risultino fruitori dell'indennità di mobilità, poiché rientranti in altra categoria di salvaguardati".
Secondo Bruno Palmieri del Patronato Inca-Cgil pertanto i "lavoratori che hanno fruito dell'indennità di mobilità non possono partecipare alla lotteria dei 6.500. Ad alcuni di questi la DTL dapprima ha accettato l'istanza poi, dopo la pubblicazione della nota del Ministero, l'ha revocata. E' un comportamento inaccettabile che denota la scarsa attenzione a questo tema sociale".
Palmieri ricorda anche che questa salvaguardia ha dell'assurdo: "essendo tutelata solo la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, un lavoratore il cui contratto a termine sia scaduto alla sua data naturale non può farne parte. Ma se lo stesso lavoratore si fosse dimesso il giorno prima della scadenza risolvendo unilateralmente il rapporto, ne avrebbe avuto diritto."
Per quanto riguarda i 2.500 lavoratori in congedo tutelati ai sensi dell'art. 11 bis D.L. n. 102/2013, la nota ministeriale evidenzia anche la possibile applicazione della salvaguardia a coloro che benché autorizzati precedentemente, non hanno fruito nel corso del 2011, dei permessi di cui all'art. 33 - comma 3- della Legge n.104/92, nonchè la possibilità di concedere la salvaguardia anche ai lavoratori stessi portatori di handicap in situazione di gravità - categoria individuata dal comma 6 del medesimo art. 33 - Legge n. 104/1992.
A tal proposito la nota osserva che non sussistono motivi ostativi alla concessione del benefico a colui che ha usufruito dei permessi in questione, a prescindere che si tratti di un lavoratore che assiste un disabile o che sia esso stesso portatore di handicap.