Esodati, la fruizione della mobilità esclude dalla quarta salvaguardia
Il ministero del lavoro comunica che i lavoratori che fruiscono dell'indennità di mobilità sono esclusi dalla quarta salvaguardia.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito alcune precisazioni (Prot. 14954 del 5.3.2014,) in ordine alla quarta salvaguardia (artt. 11 e 11bis del D.L. n.102/2013, convertito dalla Legge n.124/2013).
In particolare la nota specifica che rientrano nell’ambito delle ipotesi di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro di cui all’art. 11 del citato Decreto Legge: a) il licenziamento intimato al termine di una procedura di mobilità per il quale il lavoratore, regolarmente iscritto nella relativa lista, abbia sottoscritto una conciliazione individuale avente ad oggetto la rinuncia all’impugnazione del licenziamento, ferma restando, in ogni caso, l’esclusione da tale fattispecie dei lavoratori che risultino fruitori dell'indennità di mobilità, poiché rientranti in altra categoria di salvaguardati; b) le ipotesi dirisoluzione unilaterale del rapporto di lavoro a tempo determinato,verificatesi prima della scadenza del contratto.
Non rientrano, invece, per contro, i lavoratori che abbiano sottoscritto accordi ai sensi degli artt. 410 e ss. del c.p.c., attesa l'intenzione del legislatore di mantenere separate le due categorie di salvaguardati e più precisamente: 1) i cessati in virtù di accordi collettivi e individuali; 2) coloro che risultino interessati da una risoluzione unilaterale.
Per i lavoratori in congedo tutelati ai sensi dell'art. 11bis, D.L. n. 102/2013, la nota ministeriale evidenzia anche la possibile applicazione della salvaguardia a coloro che, benché autorizzati precedentemente, non hanno fruito,nel corso del 2011, dei permessi di cui all'art. 33, comma 3, della Legge n.104/92, nonchè la possibilità di concedere la salvaguardia in esame anche ai lavoratori stessi portatori di handicap in situazione di gravità- categoria individuata dal comma 6 del medesimo art. 33, Legge n. 104/1992. A tal proposito la nota osserva che non sussistono motivi ostativi alla concessione del benefico a colui che ha usufruito dei permessi in questione, a prescindere che si tratti di un lavoratore che assiste un disabile o che sia esso stesso portatore di handicap.