Esodati, quando il pagamento dei contributi volontari "aiuta" la salvaguardia
Ammessi alla salvaguardia anche i lavoratori che riescono a maturare il diritto alla pensione attraverso la contribuzione volontaria entro 12 mesi dalla cessazione dell'indennità di mobilità.
La disposizione si applica con riferimento a quei lavoratori che hanno fruito dell'indennità di mobilità ordinaria o dello speciale trattamento edile a seguito di accordi collettivi stipulati entro il 31 dicembre 2011 o dopo una procedura concorsuale. Dunque non interessa gli altri profili di tutela individuati dalle citate norme (es. lavoratori autorizzati ai volontari entro il 4 dicembre 2011, cessati dal servizio con accordi individuali o collettivi di incentivazione all'esodo, congedo e tempo determinato). E' richiesto altresì che il rapporto di lavoro sia cessato entro il 31 dicembre 2012. Dunque sono esclusi coloro che lo hanno risolto dopo il 2012.
Tale versamento, precisa la legge, puo' essere effettuato solo con riferimento ai dodici mesi successivi al termine di fruizione dell'indennita' di mobilita' o del trattamento speciale edile e può, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa. In sostanza un lavoratore, al termine dell'indennità di mobilità, abbia maturato solo 39 anni e 2 mesi di contributi e 59 o 60 anni di età, potrà farsi autorizzare al versamento dei volontari per coprire i restanti 10 mesi per raggiungere i 40 anni di contributi utili, secondo le vecchia normativa, a fargli acquisire il diritto alla pensione e, pertanto, ad entrare in salvaguardia. In assenza di questa particolare attenzione costui non avrebbe potuto accedere alla tutela dato che il diritto a pensione non sarebbe stato raggiunto entro i 12 mesi successivi alla scadenza della mobilità.