Esodati, resta il vincolo temporale per la sesta salvaguardia
Il trattamento pensionistico per i lavoratori che faranno parte della sesta salvaguardia non potrà avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della legge che conterrà la misura. Kamsin E' quanto prevede l'articolo 2, comma 2 del disegno di legge in materia di deroga ai requisiti pensionistici che attende ora il via libera definitivo del Senato.
In pratica con questa precisazione i 32 mila lavoratori beneficiari del provvedimento perderanno le mensilità di pensione a cui avrebbero avuto diritto in base alla previgenti regole se queste si collocano temporalmente prima della data di entrata in vigore della legge. Un escamotage, peraltro già sperimentato con la quarta e con la quinta salvaguardia, che può costare caro soprattutto nei confronti di quei lavoratori che avrebbero avuto la decorrenza nel 2013 e che si ritroveranno nell'impossibilità di ottenere gli arretrati maturati da tale data in poi.
Ma comunque il provvedimento in materia di salvaguardia può essere salutato positivamente. La nuova normativa che entrerà in vigore ufficialmente entro poche settimane consentirà ad altre 32.100 persone di fruire delle vecchie regole di pensionamento, piu' favorevoli. Nello specifico sono cinque le categorie di lavoratori che ne faranno parte. Eccole:
a) nel limite di 5.500 soggetti, ai lavoratori collocati in mobilità ordinaria a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e che perfezionano, entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità, ovvero, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro dodici mesi dalla fine dello stesso periodo, i requisiti di pensionamento previgenti. La norma precisa inoltre che il versamento volontario potrà riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa e che tale versamento può comunque essere effettuato solo con riferimento ai dodici mesi successivi al termine di fruizione dell’indennità di mobilità;
b) nel limite di 12.000 soggetti, ai lavoratori di cui all’articolo 1, comma 194, lettere a) e f), della legge 147/2013 (lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione), i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina previgente, entro il quarantottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del Dl 201/2011 (6.1.2016);
c) nel limite di 8.800 soggetti, ai lavoratori di cui all’articolo 1, comma 194, lettere b), c) e d), della legge 147/2013 (lavoratori cessati con accordi o in via unilaterale), i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina previgente, entro il quarantottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del Dl 201/2011 (6.1.2016);
d) nel limite di 1.800 soggetti, ai lavoratori di cui all’articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del Dl 201/2011 (lavoratori che nel 2011 hanno fruito dei congedi per assistere parenti in situazione di disabilità), i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina previgente, entro il quarantottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del Dl 201/2011 (6.1.2016);
e) nel limite di 4.000 soggetti, ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina previgente, entro il quarantottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del Dl 201/2011 (6.1.2016).
Zedde