Esodati, sesta salvaguardia: 60 giorni di tempo per le domande
Secondo il disegno di legge i lavoratori dovranno presentare domanda di ammissione ai benefici entro 60 giorni dalla pubblicazione del testo in Gazzetta Ufficiale.
Kamsin Il ddl sulla sesta salvaguardia viaggia verso il via libera definitivo del Senato. Nella giornata di domani la Commissione Lavoro di Palazzo Madama potrebbe infatti già dare il disco verde alla proposta di legge che tutela 32.100 lavoratori. I prossimi passi? Il testo dovrà arrivare in Gazzetta Ufficiale e quindi i lavoratori avranno 60 giorni di tempo dalla sua entrata in vigore, presumibilmente sino ai primi di Dicembre, per presentare apposita istanza di accesso.
Insomma gli interessati non dovranno attendere la pubblicazione di un nuovo decreto ministeriale (il sesto) come è accaduto in passato ma potranno presentare subito le istanze di accesso alla DTL o all'Inps, non appena avverrà la pubblicazione in GU della legge, sulla base di quanto già previsto dalla precedente tornata.
L'articolo 2, comma 4 del progetto di legge recita infatti che "ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia (...) da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014". In pratica i lavoratori dovranno presentare istanza o alla DTL o all'Inps secondo quanto era previsto dalla quinta salvaguardia.
Ad ogni modo sarà oppportuno attendere la pubblicazione (praticamente inevitabile) di una Circolare del Ministero del Lavoro che avrà modo di fissare puntualmente l'iter da seguire per la presentazione delle istanze di accesso al regime derogatorio.
Presentate le domande l'Istituto nazionale della previdenza sociale Inps provvederà al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro.
L'Inps sarà inoltre tenuta a pubblicare nel proprio sito internet, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione previsto per la salvaguardia in oggetto l'Inps non prenderà in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefìci.
Sulla base dei dati del monitoraggio effettuato dall'INPS, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il 30 giugno di ogni anno, trasmetterà inoltre alle Camere una relazione in ordine all'attuazione delle disposizioni di salvaguardia, con particolare riferimento al numero di lavoratori salvaguardati e alle risorse finanziarie utilizzate.
Il testo del progetto di legge è qui disponibileZedde