Esodati, Slitta la pensione in caso di contribuzione mista
I lavoratori devono in questi casi verificare la fattibilità o la convenienza di una ricongiunzione nel FPDL della contribuzione versata presso le gestioni autonome.
La questione
L'ottava salvaguardia comporta, come noto, il beneficio dell'ultrattività della normativa pensionistica ante fornero nei confronti dei lavoratori che maturano i requisiti dopo il 31 dicembre 2011 che si trovino in determinati profili di tutela tassativamente individuati dalla legge (qui i dettagli). Per quanto riguarda la pensione di anzianità nello specifico dal 1° gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2018 la pensione di anzianità, poteva essere perfezionata con il quorum 97,6 per la generalità dei lavoratori dipendenti unitamente ad un minimo di 61 anni e 7 mesi di età e 35 di contributi (quindi le combinazioni possibili sono 62 anni e 7 mesi di età e 35 di contributi oppure 61 anni e 7 mesi e 36 di contributi) o 98,6 per gli autonomi unitamente ad un minimo di 62 anni e 7 mesi di età fermo restando sempre il requisito di 35 anni di contributi (quindi ad esempio le combinazioni possibili sono 63 anni e 7 mesi e 35 di contributi o 62 anni e 7 mesi e 36 di contributi). Più una finestra mobile di 12 mesi per i dipendenti e di 18 per gli autonomi.
I lavoratori che hanno contribuzione mista (cioè in parte nel FPLD ed in parte nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi) possono tuttavia cumulare gratuitamente e d'ufficio tale contribuzione al fine di guadagnare il predetto requisito contributivo (35/36 anni di contributi). In tal caso occorre perfezionare i requisiti previsti per i lavoratori autonomi e scontare un'attesa di 18 mesi per ottenere il primo rateo con il rischio, pertanto, di uno slittamento del pensionamento o addirittura di una fuoriuscita dalla salvaguardia, ove la decorrenza della pensione venga a collocarsi dopo il 6 gennaio 2018 o il 6 gennaio 2019 (a seconda del profilo di tutela).
Mauro ad esempio è un lavoratore con 61 anni e 7 mesi di età e 36 anni di contributi di cui 30 frutto da lavoro dipendente del settore privato e 6 anni nella gestione dei lavoratori commercianti. Cumulando la contribuzione presso la gestione autonoma Mauro matura il diritto al pensionamento, secondo le vecchie regole pensionistiche (rimesse in carreggiata con la salvaguardia pensionistica), al perfezionamento di 62 anni e 7 mesi e 36 di contributi (con il quorum 98,6) più una finestra mobile di 18 mesi. Se i 36 anni fossero interamente frutto di lavoro dipendente nel settore privato Mauro avrebbe ottenuto la pensione, invece, con 61 anni e 7 mesi di età (quorum 97,6) più una finestra mobile di 12 mesi.
Le soluzioni
Per ovviare a queste conseguenze è possibile provare ad effettuare una ricongiunzione presso il FPLD della contribuzione versata nelle gestioni autonome (con il pagamento però di un onere economico per il trasferimento) ma solo se il lavoratore abbia prestato attività di lavoro dipendente per almeno cinque anni immediatamente precedenti alla domanda di ricongiunzione (ai sensi di quanto prevede l'articolo 1 della legge 29/79); in alternativa il lavoratore deve valutare la fattibilità di un riscatto o di una prosecuzione volontaria della contribuzione nel FPLD in modo da ragguagliare il requisito contributivo minimo (35/36 anni di contributi) con la sola contribuzione da lavoro dipendente. Evitando così la liquidazione della pensione a carico delle gestioni autonome ed anticipando così l'uscita.
Discorso analogo per quanto riguarda i cd. quarantisti cioè coloro che accedono alla pensione di anzianità con i vecchi 40 anni di contributi. In questo caso c'è una sola differenza: in caso di liquidazione della pensione con il cumulo in oggetto il requisito contributivo è sempre di 40 anni ma si allunga la finestra mobile da 15 a 21 mesi. Si rammenta che la facoltà di cumulo in questione è limitata alla sola contribuzione versata nel FPLD e nelle gestioni autonomi dei lavoratori commercianti, artigiani e coltivatori diretti; non interessa la gestione separata o altre gestioni della previdenza obbligatoria come ad esempio il pubblico impiego, le altre gestioni sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria (ex fondo telefonici, ex elettrici, volo). Tale contribuzione non può formare oggetto di cumulo ai fini del pensionamento in salvaguardia.