Esonero Contributivo, Domande al via per le filiere agricole per il I semestre 2020
La misura era contenuta nel Dl Rilancio. I datori di lavoro hanno 30 giorni di tempo per la richiesta all'INPS o per il pagamento della contribuzione che non può formare oggetto di agevolazione.
L'incentivo consiste di un esonero straordinario dal versamento della quota di contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro per i lavoratori dipendenti agricoli nel periodo temporale dal 1° gennaio al 30 giugno 2020. Lo sgravio non comporta conseguenze alla carriera previdenziale dei lavoratori, per i quali non è prevista alcuna riduzione dell'aliquota di computo ai fini pensionistici ed è concesso nel limite di spesa di euro 426,1 mln, nonché in coerenza con i dettati dell'Ue (comunicazione 19 marzo 2020 C/1863). Nelle more dell'adozione delle istruzioni attuative il decreto legge n. 34/2020 aveva sospeso il versamento dei contributi previdenziali riferiti ai periodi oggetto dell'esonero già scaduti e non ancora versati (cfr: messaggio inps n. 3341/2020) che ora, invero, possono definiti in modo compiuto. A tal fine i datori di lavoro avranno 30 giorni per la presentazione della domanda di esonero o per il versamento della contribuzione indebitamente sospesa.
Destinatari
L'incentivo è destinato alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura per superare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19. Per le aziende che svolgono attività non agricola, l'accesso al beneficio è limitato ai soli lavoratori eventualmente inquadrati ai fini previdenziali nel settore agricolo. I codici ATECO delle aziende destinatarie dell'incentivo sono contenuti nel D.M. 15 Settembre 2020 a cui vanno aggiunti, a seguito del correttivo contenuto nel dl n. 104/2020, anche i codici 11.02.10 e 11.02.20. Sono escluse le pubbliche Amministrazioni.
Misura
L'esonero si riferisce alla sola quota di contribuzione previdenziale e assistenziale posta a carico dei datori di lavoro privati, dovuta per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020 con esclusione, pertanto, dei premi e contributi dovuti all’Istituto Nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulla retribuzione del lavoratore. In ogni caso, l'esonero riconosciuto non può superare l'importo dei contributi dovuti dai datori di lavoro, al netto di altre eventuali agevolazioni o riduzioni spettanti (che si possono cumulare).
Aiuti di Stato
La misura è concessa in presenza dei requisiti stabiliti dalla sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea in materia di quadro temporaneo per le misure di aiuti di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da COVID-19. Nello specifico l'agevolazione spetta in presenza delle seguenti condizioni:
a) l’importo complessivo dell’aiuto non sia superiore a 1.800.000 euro per impresa (al lordo di qualsiasi imposta o altro onere), ovvero a 225.000 euro per impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli o 270.000 euro per impresa operante nel settore della pesca e dell’acquacoltura;
b) gli aiuti siano concessi a imprese che non fossero in difficoltà al 31 dicembre 2019 o che abbiano incontrato difficoltà o si siano trovate in una situazione di difficoltà successivamente, a seguito dell’epidemia da COVID-19;
c) in deroga al punto precedente, gli aiuti siano concessi a microimprese o piccole imprese che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione;
d) gli aiuti siano concessi entro il 31 dicembre 2021.
Modalità di accesso
I datori di lavoro devono presentare entro 30 giorni dalla pubblicazione della Circolare n. 57/2021 (quindi entro il 12 maggio 2021) istanza all'INPS utilizzando il modulo "Esonero Art. 222 DL 34/2020" disponibile nel portale delle Agevolazioni (ex DiResCo") sul sito INPS . Le imprese che abbiano sospeso i versamenti contributivi nel periodo in questione non avendone diritto (ad esempio per raggiungimento del massimale individuale previsto dalla normativa comunitaria) dovranno effettuarlo entro il medesimo termine di 30 giorni senza alcun aggravio di spese accessorie. Resta ferma, per tutte le imprese che abbiano sospeso i versamenti, la regolarità contributiva (DURC) nel periodo temporale in questione (cfr: messaggio Inps n. 4353/2020). Se l'istanza è accolta in misura totale o parziale l'azienda dovrà versare la contribuzione che non forma oggetto dello sgravio (es. la contribuzione Inail oppure quella eccedente il limite di spesa individuale previsto dalla normativa comunitaria) entro 30 giorni dalla comunicazione dell'esito dell'istanza. Ove l'azienda avesse già versato le contribuzioni che formano oggetto di sospensione potrà compensarla con la contribuzione dovuta in futuro dal datore di lavoro. In caso di rigetto dell'istanza, infine, il datore di lavoro dovrà versare i contributi sospesi, più sanzioni e interessi.
Limite di spesa
Attenzione in caso di superamento del limite di spesa. In questa ipotesi, infatti, l'Inps ridurrà in misura proporzionale l'importo dell'agevolazione concessa, in misura proporzionale, a tutta la platea dei beneficiari che ne hanno diritto richiedendo il versamento della differenza di contribuzione rispetto all'importo dell'esonero autorizzato e fruito.
Documenti: Circolare Inps 57/2021