Fondi di Solidarietà, Al via la staffetta generazionale
I chiarimenti in un documento del Ministero del Lavoro. Possibile concordare la cessazione anticipata del rapporto di lavoro in cambio dell’assunzione di giovani con età inferiore a 35 anni per un periodo minimo di tre anni.
I fondi di solidarietà bilaterali (ma non quelli alternativi) si arricchiscono di una nuova prestazione. Da quest’anno potranno prevedere il pagamento dei contributi previdenziali a favore dei lavoratori che raggiungono i requisiti per la pensione anticipata o di vecchiaia nei successivi tre anni a condizione che il datore di lavoro assuma a tempo indeterminato o in apprendistato un giovane di età inferiore a 35 anni. Il datore di lavoro, tuttavia, dovrà farsi carico interamente dei costi senza alcun onere per il fondo di solidarietà. Lo rende noto la Circolare n. 1/2023 del Ministero del Lavoro pubblicata ieri in attuazione della prestazione accessoria introdotta dall’articolo 12-ter del dl n. 21/2022 convertito con legge n. 51/2022.
Staffetta generazionale
Si tratta di una nuova prestazione (oltre all’assegno di integrazione salariale e all’assegno straordinario di solidarietà) che i fondi di solidarietà (non il FIS) potranno erogare previo adeguamento dei relativi statuti. Consiste nella garanzia del versamento dei contributi previdenziali (IVS) in favore dei lavoratori dipendenti il cui rapporto di lavoro si risolva consensualmente (oppure si trasformi a tempo parziale) e che si trovano a non più di tre anni di tempo della maturazione dei requisiti per la pensione anticipata o di vecchiaia. Contestualmente alla risoluzione del rapporto di lavoro il datore di lavoro dovrà assumere a tempo indeterminato o in apprendistato, anche parziale, un giovane di età non superiore a 35 anni e per un periodo non inferiore a 3 anni. Il rapporto deve essere uno ad uno: per ognuno che risolve il rapporto di lavoro occorre l’assunzione di un giovane. E l’assunzione deve avere sempre durata minima di tre anni, la distanza dalla pensione, invece, può essere anche inferiore a 36 mesi.
E’ un facoltà delle parti
Il Ministero ricorda che la staffetta deve essere frutto di un libero accordo tra datore di lavoro e lavoratore. Non si tratta, in altri termini, di un diritto che il lavoratore prossimo al pensionamento può liberamente esercitare.
Attenzione: a differenza dell’assegno straordinario di solidarietà il lavoratore che aderisce all’accordo qui non riceve alcun assegno di accompagnamento alla pensione ma solo il versamento dei relativi contributi. Per cui nel periodo in cui si realizza la staffetta generazionale non riceverà alcuna retribuzione.
Il finanziamento della prestazione è interamente a carico del datore di lavoro che utilizza lo strumento. In tal senso il datore è tenuto al versamento di un contributo straordinario idoneo a coprire integralmente i costi oltre che, ovviamente, quelli previsti per l’assunzione del giovane. Nessun contributo è previsto a carico dello stato.
Anche a tempo parziale
Il Ministero spiega che l’operazione è valida anche in part-time, ossia con l'assunzione di un giovane a tempo parziale con orario equivalente a quello ridotto dal lavoratore anziano, che trasforma il suo rapporto da tempo pieno a part-time. In tal caso, la prestazione del fondo sarà il versamento dei contributi a favore del lavoratore anziano per la parte di orario non lavorato. La retribuzione e la relativa contribuzione del lavoratore che compie tale scelta vengono riparametrati al nuovo orario di lavoro e la contribuzione venuta a mancare trova copertura nell’ambito della nuova prestazione.
Fuori i fondi bilaterali alternativi
La staffetta è una facoltà delle parti sociali che, in sede di costituzione o di modifica del fondo, possono prevedere tra le prestazioni accessorie. Per diventare operativa, deve essere oggetto di accordo e l'accordo approvato con decreto ministeriale. In ogni caso il Ministero del Lavoro spiega che la novella non riguarda i fondi di solidarietà bilaterali alternativi (artigianato e somministrazione) per espressa previsione di legge.